COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 30 del 12/01/2006 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA 090/06-Rn. Reclamo U.S.D. Ponte Buggianese Avverso Squalifica Calciatore Nistri Francesco Per 4 gg. (C.U. N° 25 Del 1122005)

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 30 del 12/01/2006 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA 090/06-Rn. Reclamo U.S.D. Ponte Buggianese Avverso Squalifica Calciatore Nistri Francesco Per 4 gg. (C.U. N° 25 Del 1122005) Propone rituale reclamo la società Ponte Buggianese avverso la squalifica al calciatore Nistri Francesco comminata dal G.S. Regionale con la seguente motivazione: “Espulso per aver offeso il D.G., uscendo dal campo reiterava le offese, A fine gara assumeva contegno minaccioso verso l’arbitro costringendo il proprio allenatore ad intervenire”. La reclamante pur ammettendo che il proprio tesserato abbia offeso l’arbitro, nega che il Nistri abbia assunto contegno minaccioso a fine gara rientrando sul terreno di gioco. A tale proposito fa osservare come l’espulsione del giocatore sia praticamente coincisa con il termine della gara e pertanto il Nistri, che stava rientrando negli spogliatoi, dopo aver sentito il triplice fischio era semplicemente tornato sui suoi passi per chiedere spiegazioni al D.G. circa l’ammonizione subita e senza nessun intento minaccioso o, addirittura, violento. Tali difese venivano reiterate avanti alla C.D. all’udienza 4 gennaio 2006. La C.D. esaminati gli atti, sentita la reclamante acquisito il supplemento di rapporto, decide di respingere il reclamo. I fatti addebitati al calciatore sono emersi chiari dagli atti ufficiali, e del resto neppure la reclamante in fin dei conti contesta lo svolgimento dei fatti, ammettendo le offese e il comportamento complessivo del calciatore, che è effettivamente tornato in campo (poco importa se la partita fosse terminata da poco o da molto), per discutere con l’arbitro, e, come risulta dal rapporto –fonte privilegiata di prova- in modo ritenuto minaccioso. La sanzione comminata appare conforme alla gravità dei fatti ascritti al Nistri e va confermata. P.Q.M. La C.D. respinge il reclamo ed ordina incamerarsi la tassa relativa.
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