COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 30 del 12/01/2006 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA 099/Stagione sportiva 2005/2006 – cc. – Reclamo proposto dalla U.T.Chimera avverso la omologazione della gara Asca Anghiari – U.T.Chimera Arezzo disputata in data 11.12.2005.

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 30 del 12/01/2006 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA 099/Stagione sportiva 2005/2006 - cc. - Reclamo proposto dalla U.T.Chimera avverso la omologazione della gara Asca Anghiari – U.T.Chimera Arezzo disputata in data 11.12.2005. Il legale rappresentante della U.T. Chimera, con preciso, tempestivo, reclamo contesta la regolarità della gara indicata in epigrafe sostenendo che alla medesima hanno partecipato, nelle file dell’A.S. Calcio Anghiari, i calciatori Goretti Claudio e Micheli Samuele non aventi titolo, secondo la doglianza, a parteciparvi per essere stati espulsi nel corso dell’incontro, sostenuto nella precedente giornata di gara del 4/12/2005, tra la medesima A.S.Anghiari ed il Sulpizia. Rileva ancora che dette espulsioni non risultano dal referto di detta gara che, invece, indica la espulsione del calciatore Chiasserini Alessandro. A sostegno di quanto affermato allega la copia di un quotidiano locale, recante la data del 5 dicembre 2005, il quale nel riportare la cronaca dell’incontro indica, quali giocatori espulsi, i nomi di Goretti e Micheli. Inoltre, ad ulteriore conferma che quanto indicato sia realmente accaduto, dichiara di aver acquisito la disponibilità dei tesserati (dirigenti e calciatori) della Società Sulpizia, nonché della Forza Pubblica presente alla gara, a testimoniare “ in eventuali sedi più appropriate e competenti ” su quanto accaduto in quella gara. Rileva ancora la reclamante che essendo stati espulsi due calciatori non sia ipotizzabile, quale mero errore di fatto, neanche uno scambio di persona risultando dagli atti di gara invece espulso un solo calciatore, peraltro di diverso nome, e che comunque le circostanze che hanno dato luogo alle espulsioni sono state tali da non poter essere sfuggite alla dovute annotazioni sui cartellini dei provvedimenti disciplinari. Fatta questa premessa la reclamante nel segnalare un lungo conciliabolo (“oltre mezz’ora”) avvenuto nello spogliatoio arbitrale tra il D.G. e due dirigenti dell’A.S. Anghiari - ritenuto prodromico (“possa aver fatto dimenticare”) alla mancata segnalazione di quanto effettivamente avvenuto – chiede che venga fatta “.. ...…piena chiarezza su un episodio che non è sbagliato definire inquietante,” ritenendo del tutto scontata la assegnazione della vittoria alla propria squadra. La Commissione, esaminati gli atti, rileva come il reclamo si componga di due parti ben distinte. La prima è relativa all’esito della gara in ordine alla quale la C.D. ritiene il reclamo inaccoglibile perchè le espulsioni, non risultanti dal rapporto di gara, sono tecnicamente del tutto inesistenti. . Infatti tutte le decisioni di carattere sportivo e disciplinare che vengono assunte dagli organi della Giustizia Sportiva traggono la loro esistenza unicamente dagli atti ufficiali di gara che …”fanno piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare.” (art. 31 C.di G.S.) L’esame del rapporto della gara Sulpizia – Asca Calcio Anghiari, disputata in data 4/12/2005, rileva, infatti, che a carico dei calciatori Goretti e Micheli non esiste alcun provvedimento disciplinare, per cui essi avevano pieno titolo a partecipare alla successiva gara di calendario del giorno 11/12/2005. D’altra parte la estraneità degli organi di stampa al giudizio sportivo, unitamente alla impossibilità di utilizzare in questa sede, ogni prova testimoniale, rende del tutto privo di fondamento il reclamo in oggetto. Per quanto invece concerne la seconda parte dell’atto di impugnazione la Commissione, stante la particolarità dei fatti oggetto delle specifica e circostanziata denunzia in esso contenuta, avente carattere di gravità assoluta sia nel caso di fondatezza dell’assunto che nel caso opposto, assume essere necessario un esame approfondito della questione, per cui ritiene dover interessare a tal fine l’Ufficio Indagini. P. Q. M . La C.D. delibera di respingere il reclamo per quanto riguarda l’esito della gara, confermando il risultato acquisito sul campo, disponendo nel contempo l’invio degli atti all’Ufficio Indagini per gli adempimenti di competenza. Dichiara acquisirsi la tassa di reclamo.
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