COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 30 del 12/01/2006 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA 087/06-sa. Impugnazione del CLUB SPORTIVO CANCELLI avverso le seguenti decisioni adottate dal G.S. provinciale di Firenze: squalifica al calciatore IAIUNESE ARMANDO fino al 6 marzo 2006; ammenda pari a 1000 Euro per la Società (Com. Uff. n. 24 del 7 dicembre 2005).

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 30 del 12/01/2006 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA 087/06-sa. Impugnazione del CLUB SPORTIVO CANCELLI avverso le seguenti decisioni adottate dal G.S. provinciale di Firenze: squalifica al calciatore IAIUNESE ARMANDO fino al 6 marzo 2006; ammenda pari a 1000 Euro per la Società (Com. Uff. n. 24 del 7 dicembre 2005). La intestata società adiva questa C.D. con riferimento alle sanzioni come sopra inflitte al proprio giocatore ed al medesimo sodalizio, che il G.S. provinciale aveva così motivato: IAIUNESE ARMANDO fino al 6 marzo 2006 : “Espulso per avere colpito con una spallata un avversario disinteressandosi del pallone. Di poi ne minacciava ed offendeva un altro con frasi razziste. A fine gara , cercava il contatto con il medesimo avversario reiterando le offese razziste e le minacce ”.- Ammenda pari ad euro 1.000 al C.S. CANCELLI : “ A fine gara una decina di propri sostenitori offendeva con frasi razziste un calciatore minacciando altresì il medesimo. Tali grida si reiteravano per circa cinque minuti. Sanzione comminata in applicazione dell’art. 10, commi 2 e 5, C.G.S.-” La reclamante con varie argomentazioni, deduceva l’atteggiamento gravemente oltraggioso del calciatore avversario ZHUPANI, rivoltosi, anche con gestualità oscena, allo scarso pubblico dal campo, a cui seguivano da parte dei presenti sugli spalti, le espressioni “ …albanese di m…, riprendi il gommone, torna a casa tua, ti ammazziamo. Lo IAUNESE, in difesa dei colori italiani, lo minacciava e lo offendeva, limitandosi a mettersi dietro il cancello…”-. Aggiungeva plurime considerazioni sul “ razzismo”, che sarebbe erroneamente non considerato ove oggetto di vilipendio siano persone italiane, e deduceva la sussistenza della fattispecie speciale di “razzismo” soltanto se questa sia concernente fatti aventi per protagonisti soggetti di “razze diverse”, citando anche massime giurisprudenziali. L’arbitro ha chiaramente descritto, nel rapporto, l’accaduto nei termini fattuali così come riportati dal Giudice sportivo nelle motivazioni adottate verso gli incolpati. Ed invero, come si è anticipato, non vi è alcuna contestazione sugli accadimenti. Per il calciatore, tra l’altro, non vi è altra motivazione di quella sopra fedelmente trascritta; né è stata formulata alcuna richiesta a questo Collegio, di tal che il reclamo ben potrebbe essere considerato inammissibile, appunto per assoluta carenza di domanda e di motivazione. Anche per il sodalizio, non mancano analoghi profili di dubbia ammissibilità: le ampie argomentazioni ivi contenute hanno specifico e prevalente “contenuto sociologico” – in ordine al quale il Collegio non è tenuto ad interloquire. Le doglianze hanno maggiore specificità laddove si evince, dal complesso delle stesse, la dedotta non riconducibilità della vicenda all’art. 10 CDS ed, in ultima analisi, la ritenuta assenza di contenuto “razzista” nelle frasi proferite dal calciatore e dal gruppetto di sostenitori. Ciò illustrato per completezza, ritiene la Commissione che il gravame possa essere comunque deciso nel merito. L’assenza di contestazioni “in fatto”, consente il solo esame del profilo giuridico della vicenda . Appare agevole concludere come le frasi sopra riportate contengano espressa ed inequivoca offesa alla persona altrui, per la sua stessa appartenenza ad un determinato popolo (ed in ragione di ciò) e per la relativa provenienza, invocandosi il ritorno del calciatore albanese nelle sue terra (con chiaro intento di disprezzo per la stessa); ciò che, secondo la costante accezione, è il contenuto stesso di razzismo che, certamente, non si enuclea per la sola differenza di pelle o di etnia ( “razza” in senso stretto). Le sanzioni adottate dal primo Giudice, modulate nel segno della opportuna severità per il calciatore (anch’egli esprimendosi in campo verso il medesimo avversario con le farsi “albanesotto di m. albanese del c…” reiterate anche per cinque minuti (!), protagonista anche di fatto violento verso altro calciatore disinteressandosi del pallone, e corrispondente al minimo pena per la Società (al di sotto del quale - per dettato normativo - non è possibile scendere, se sussiste, come visto, la fattispecie speciale di cui all’art. 10 CDS), appaiono dunque adeguate, in quanto congrue rispetto anche a decisioni per fatti similari. P.Q.M. Respinge il reclamo relativamente alle sanzioni adottate nei confronti di IAIUNESE ARMANDO e della Società G.S. CANCELLI che qui conferma. Dispone incamerarsi la relativa tassa.
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