COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 30 del 12/01/2006 Delibera della Commissione Disciplinare 084/06-pv.Oggetto: Reclamo della Polisportiva Valentino Mazzola, avverso l’inibizione fino al 15/02/2006 inflitta dal G.S. al dirigente Galati Marco ( C.U. n. 18 del 30/11/2005).

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 30 del 12/01/2006 Delibera della Commissione Disciplinare 084/06-pv.Oggetto: Reclamo della Polisportiva Valentino Mazzola, avverso l’inibizione fino al 15/02/2006 inflitta dal G.S. al dirigente Galati Marco ( C.U. n. 18 del 30/11/2005). Con rituale e tempestivo gravame, la Polisportiva Valentino Mazzola adiva questa C.D. contestando la decisione del G.S. specificata in epigrafe e così motivata: “Allontanato per reiterate proteste e frasi irriguardose nei confronti del D.G.” I fatti si riferiscono all’incontro disputatosi in data 27/11/2005 contro la società Virtus Asciano. L’impugnante, nel reclamo, pur non contestando i fatti, sottolinea la minima lesività degli avvenimenti eccependo, al contrario, l’eccessività della sanzione stabilita dal Giudice di prime cure. La società conclude pertanto per una congrua riduzione della squalifica inflitta L’adita commissione, acquisite le controdeduzioni arbitrali, riteneva dunque il procedimento in decisione. La dinamica dei fatti, pienamente confermata dalla convergenza tra il rapporto di gara, il supplemento e quanto contenuto nel reclamo, non può essere in alcun modo essere messa in dubbio attribuendo al dirigente della Polisportiva Valentino Mazzola una indubbia responsabilità per i fatti lesivi dedotti ma la sanzione irrogata appare comunque eccessiva. Pur essendo fisiologico un sensibile incremento della sanzione nei confronti dei soggetti cui è attribuita la qualifica di Dirigenti e che per tale ruolo dovrebbero risultare protagonisti “in positivo” sul campo da giuoco fungendo da esempio nei confronti dei - spesso più giovani – calciatori l’inibizione deve essere ridotta, come chiesto in impugnazione, con riferimento alla concreta lesività delle frasi pronunciate ed in accordo con le precendi decisioni adottate in casi analoghi. La sanzione applicata dal G.S. deve pertanto essere parimenti ridotta. P.Q.M. La C.D., in parziale riforma, accoglie il reclamo della Polisportiva Valentino Mazzola e riduce l’inibizione inflitta al dirigente Galati Marco fino al 15/01/2006 anziché fino al 15/02/2006. Dispone la restituzione della relativa tassa.
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