COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 30 del 12/01/2006 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI CALCIO A CINQUE 098/06-rc. Reclamo della soc. Valdera Calcio avverso esito della gara Valdera – Oasi del 14.12.2005 valida per il campionato di serie C/1 (risultato 4 – 6 )

COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crt.org e sul Comunicato Ufficiale N. 30 del 12/01/2006 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI CALCIO A CINQUE 098/06-rc. Reclamo della soc. Valdera Calcio avverso esito della gara Valdera – Oasi del 14.12.2005 valida per il campionato di serie C/1 (risultato 4 – 6 ) Avvalendosi delle norme in vigore relativamente all’esito delle gare ed nel rispetto di quanto indicato in proposito dal Codice di Giustizia Sportiva, la soc. Valdera chiede a questa Commissione vedersi assegnare vinto l’incontro in oggetto indicato sull’assunto che allo stesso abbia partecipato il calciatore Conte Maurizio , schierato dalla soc. Oasi malgrado squalificato. Niente ha controdedotto la societa’ Oasi malgrado ritualmente avvisata. Il Reclamo e’ fondato e merita di essere accolto. Il calciatore Conte , schierato con il n° 10 , ha preso parte alla gara , nonostante a suo carico fosse stato emesso provvedimento di squalifica per recidivita’ in ammonizioni notificato con il C.U 26 del 09.12.2005. Tale provvedimento doveva essere scontato nella prima gara utile a partire dal giorno successivo alla pubblicazione (art. 17 comma 2 C.G.S) , quella appunto oggetto oggi di contenzioso. P.Q.M La Commissione Disciplinare , in applicazione del disposto di cui all’art. 12 comma 5 lettera a) C.G.S , infligge alla soc. Oasi la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0/6 . Inoltre infligge al calciatore Conte Maurizio UNA ulteriore giornata di squalifica ,al sig. Soldi Moreno , quale accompagnatore ufficiale , la inibizione fino al 12.02.2006 ed alla societa’ l’ammenda di 150,00 € . Dispone la restituzione della tassa versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it