COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 74 del 20.12.2005 Decisione della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ POL. VIRIBUS UNITIS AVVERSO LE DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO IN MERITO ALLA GARA COSENZA-VIRIBUS UNITIS DELL’11.09.2005 (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 26 del 05.10.2005 – Campionato Serie D).
COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.interregionale.com e sul
Comunicato Ufficiale N° 74 del 20.12.2005
Decisione della Commissione Disciplinare
RECLAMO DELLA SOCIETA’ POL. VIRIBUS UNITIS AVVERSO LE DECISIONI DEL
GIUDICE SPORTIVO IN MERITO ALLA GARA COSENZA-VIRIBUS UNITIS
DELL’11.09.2005 (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 26 del 05.10.2005 –
Campionato Serie D).
La Commissione Disciplinare,
Letti gli atti del reclamo in epigrafe;
viste le conclusioni dei difensori della Società reclamante Viribus Unitis e della Società
controparte Cosenza;
esaminata la documentazione acquisita in atti,
OSSERVA
IN FATTO:
il calciatore Sanso Giuseppe – tesserato A.S. Cosenza – con C.U. n. 79 del 05.05.2005
è stato squalificato dal Giudice Sportivo L.P.S.C. per una gara per recidività in
ammonizione in relazione alla partita Catanzaro-Cosenza del Torneo Beretti della
stagione sportiva 2004/2005; tale squalifica non veniva scontata nella predetta stagione
calcistica;
in data 11.09.2005 il Sanso prendeva parte alla gara Cosenza-Viribus Unitis del
Campionato di Serie D;
in data 16.09.2005 la Società Viribus Unitis presentava reclamo al Giudice Sportivo
evidenziando la irregolare partecipazione del Sanso alla suindicata gara, richiedendo
l’applicazione dell’art. 12 comma 5 lett. A) del C.G.S. con conseguente irrogazione nei
confronti del Cosenza della punizione sportiva della perdita della gara in oggetto;
con C.U. n. 26 del 05.10.2005 il Giudice Sportivo respingeva il reclamo e convalidava il
risultato della partita conclusasi sul campo con la vittoria del Cosenza per 2-1,
evidenziando che la squalifica del Sanso avrebbe dovuto essere scontata – sulla base
dei principi enunciati dalla Corte Federale con C.U. n. 12CF del 12.01.2004 – nella
stagione successiva, nella squadra di sua militanza ed in gare omogenee, ritenendo
sussistente il carattere di omogeneità tra le gare del Torneo Beretti e quelle del
Campionato Nazionale Juniores cui partecipa il Cosenza nella stagione 2005/2006, in
quanto entrambi i suddetti campionati risultano organizzati a livello nazionale e
presentano caratteristiche di competizione giovanile;
in data 12.10.2005 la Società Viribus Unitis presentava reclamo presso questa
Commissione Disciplinare avverso la summenzionata decisione del Giudice Sportivo;
copia del reclamo veniva inviata per posta raccomandata alla Società controparte,
mediante presentazione della stessa all’Ufficio Postale di Somma Vesuviana in data
12.10.2005. Tale copia perveniva materialmente all’A.S. Cosenza soltanto in data
26.11.2005, come dichiarato all’udienza del 02.12.2005 dal difensore della Società
calabrese, il quale, in tale sede, richiedeva la trasmissione degli atti all’Ufficio Indagini
per accertamenti in merito alla effettiva data di spedizione del ricorso, nonché ai motivi
del ritardo nella consegna al destinatario, sostenendo la sussistenza di incongruenza
nella documentazione acquisita sul punto in atti. Lo stesso difensore, nel merito,
sosteneva la legittimità del comportamento del Cosenza in relazione alla partecipazione
alla gara de quo del calciatore Sanso, con conseguente richiesta di rigetto del reclamo;
il difensore della Viribus Unitis, dopo aver evidenziato l’assoluto rispetto delle norme
federali da parte della Società campana con il contestuale invio alla Società controparte
di copia del reclamo in data 12.10.2005, chiedeva l’accoglimento dello stesso, con
riforma della decisione del Giudice Sportivo ed irrogazione nei confronti del Cosenza
della punizione sportiva della perdita della gara.
IN DIRITTO:
E’ pacifico che alla gara dell’11.09.2005 Cosenza-Viribus Unitis abbia partecipato, nelle
file del Cosenza, il calciatore Sanso Giuseppe, il quale non aveva ancora scontato la
squalifica per una gara comminatagli nella stagione sportiva 2004/2005 in relazione ad
una gara del Torneo Beretti;
è altresì incontestabile, in quanto acclarato dal timbro di accettazione della
raccomandata presso l’Ufficio Postale di Somma Vesuviana in data 12.10.2005, ben
evidente nella documentazione acquisita in atti (e di cui non vi è motivo alcuno di
dubitarne genuinità ed originalità), che la Società Viribus Unitis abbia presentato il
reclamo in discussione e ne abbia inviato copia alla Società controparte entro i termini
imposti dalle norme federali, e pertanto esso deve ritenersi legittimo ed ammissibile. Ciò
considerato, non si appalesa alcuna opportunità o necessità di invio degli atti all’Ufficio
Indagini come richiesto dalla Società Cosenza anche tenuto conto della circostanza che
questa Commissione ha appositamente rinviato la discussione del reclamo al fine di
consentire al Cosenza di produrre le controdeduzioni.
La questione oggetto del presente giudizio verte sulle modalità di esecuzione della
sanzione inflitta nella decorsa stagione al calciatore Sanso. La Corte Federale, con la
decisione summenzionata, ha affermato che tale sanzione debba essere scontata nella
stagione successiva, nella squadra di militanza del calciatore ed in gare omogenee a
quelle nelle quali era maturata la condotta punita; in virtù del principio di effettività,
prosegue la Corte Federale, qualora non ricorra il carattere di omogeneità tra la gara per
cui fu inflitta la sanzione e le gare attuali – sia per trasferimento del calciatore che per
mutata appartenenza della sua Società rispetto al campionato della gara incriminata – la
squalifica dovrà essere scontata in qualunque tipo di gara disputata dalla Società di
attuale appartenenza del calciatore sanzionato, con l’unico limite della separazione tra
gare di campionato e di coppa.
E’ pertanto necessario ai fini della presente decisione valutare se tra le gare del Torneo
Beretti e quelle del Campionato Nazionale Juniores - cui partecipa in questa annata
sportiva il Cosenza – sussiste quel carattere di omogeneità richiesto dalla Corte
Federale; tale omogeneità non può riscontrarsi tra il Campionato Nazionale Juniores ed
il Campionato Nazionale D. Beretti, in quanto organizzato da Leghe diverse e sulla base
di regole di partecipazione diverse (vedi C.A.F. C.U. n. 23/C del 13.12.2004).
Ergo, la squalifica del calciatore Sanso avrebbe dovuto essere scontata nella prima
giornata di andata del Campionato di Serie D; di conseguenza, la partecipazione del
calciatore Sanso alla gara Cosenza-Viribus Unitis dell’11.09.2005 deve ritenersi
irregolare.
Ai sensi dell’art. 12 comma 5 del C.G.S. alla Società che fa partecipare alla gara
calciatori squalificati è inflitta la punizione sportiva della perdita della gara con il
punteggio di 0-3; in tal senso va riformata la decisione del Giudice Sportivo impugnata,
P.Q.M.
In accoglimento del reclamo ed in riforma della decisione del Giudice Sportivo, infligge
alla Società A.S. Cosenza la punizione sportiva della perdita della gara Cosenza-Viribus
Unitis dell’11.09.2005 Serie D, con il punteggio di 0-3.
Nulla per la tassa non versata.
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