COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 77 del 23.12.2005 Decisione della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ NUOVA AVEZZANO CALCIO AVVERSO LA SQUALIFICA FINO AL 18.01.2006 ALL’ALLENATORE CERONE ERSILIO (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 66 del 14.12.2005 – Campionato Serie D).

COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 77 del 23.12.2005 Decisione della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ NUOVA AVEZZANO CALCIO AVVERSO LA SQUALIFICA FINO AL 18.01.2006 ALL’ALLENATORE CERONE ERSILIO (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 66 del 14.12.2005 – Campionato Serie D). La Commissione Disciplinare, letto il reclamo proposto dalla Società Nuova Avezzano Calcio avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul C.U. n. 66 del 14.12.2005, rilevato che lo stesso andava proposto entro i sette giorni successivi alla data di pubblicazione del C.U., a termini del disposto dell’art. 32, comma 2 del C.G.S.; rilevato che il reclamo de quo è stato spedito alla Segreteria di questa Commissione il 22.12.2005, P.Q.M. Dichiara inammissibile il reclamo proposto dalla Società Nuova Avezzano Calcio e, per l’effetto, dispone l’addebito della tassa non versata.
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