COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 82 del 05/01/2006 Decisione della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S. COSENZA CALCIO AVVERSO LA SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE MAGLIONE UGO (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 78 del 28.12.2005 – Campionato Serie D).

COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 82 del 05/01/2006 Decisione della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S. COSENZA CALCIO AVVERSO LA SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE MAGLIONE UGO (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 78 del 28.12.2005 – Campionato Serie D). La Commissione Disciplinare, esaminato il reclamo proposto dalla A.S. Cosenza, letti gli atti, e considerato che: - la reclamante non contesta, nella sua materialità, la condotta del proprio tesserato – pugno alla testa di calciatore avversario senza esiti fisici di un qualche rilievo – limitandosi a dedurre la assoluta involontarietà del gesto che sarebbe stato compiuto, istintivamente, per proteggersi in occasione di un contrasto - tuttavia tale prospettazione si risolve in una mera allegazione difensiva – sfornita di ogni prova qualificata – ed inidonea, dunque, a vincere la fede privilegiata che il nostro ordinamento (art. 31 lett. A1) del C.G.S.) assegna agli Atti ufficiali ove, come nella specie, le circostanze in essi refertate siano immuni da illogicità e/o contraddittorietà (intrinseche, ovvero in relazione ad altre risultanze ufficiali); - sotto altro profilo – atteso che la proposizione dell’impugnativa impone, di per sé, alla Commissione, anche in difetto di specifica deduzione sul punto, di valutare anche la congruità della sanzione adottata – devesi, infine, rilevare come la punizione irrogata sia assolutamente conforme alla previsione normativa, in materia di “condotta violenta di non particolare gravità” di cui all’art. 14. 2bis punto b) C.G.S., P.Q.M. Rigetta il reclamo proposto dalla A.S. Cosenza, disponendo, per l’effetto, l’addebito della tassa non versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it