COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 82 del 05/01/2006 Decisione della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ U.S. BOJANO AVVERSO LA SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE D’ANTO’ DOMENICO (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 78 del 28.12.2005 – Campionato Serie D).
COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.interregionale.com e sul
Comunicato Ufficiale N° 82 del 05/01/2006
Decisione della Commissione Disciplinare
RECLAMO DELLA SOCIETA’ U.S. BOJANO AVVERSO LA SQUALIFICA PER
QUATTRO GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE D’ANTO’ DOMENICO (delibera
Giudice Sportivo – C.U. n. 78 del 28.12.2005 – Campionato Serie D).
La Commissione Disciplinare,
esaminato il reclamo proposto dalla U.S. Bojano, letti gli atti, e considerato che:
- la reclamante non contesta, nella sua materialità, la condotta del proprio tesserato –
schiaffo al volto a un avversario a gioco fermo, e successivo comportamento
minaccioso – deducendo, da un lato, che il fatto andrebbe qualificato, in conformità
della valutazione espressa dallo stesso arbitro, quale mera “condotta gravemente
scorretta”, dall’altro, che sussisterebbero precedenti decisioni ove fatti similari
sarebbero stati sanzionati con due giornate di squalifica, infine, che il comportamento
minaccioso dovrebbe essere valutato in “unico contesto” con il comportamento
violento, di cui costituirebbe componente irrilevante ai fini dell’aggravamento della
sanzione;
- Tutte e tre le richiamate prospettazioni difensive appaiono prive di pregio, atteso che:
- A) la inesatta qualificazione di “condotta gravemente scorretta “compiuta dall’arbitro
con riferimento al fatto di violenza poi esattamente refertato è inidonea ad incidere
sulla qualificazione giuridica del fatto stesso e sulla conseguente sanzione da
irrogare, riservate all’Organo di Giustizia sportiva;
- B) Egualmente irrilevante risulta il riferimento a precedenti decisioni che
sanzionerebbero altri episodi di condotta violenta con due sole giornate di squalifica,
stanti, da un lato, il principio che esclude, in ” subiecta materia” la natura vincolante
del precedente, anche in considerazione della pratica insussistenza di fattispecie
assolutamente identiche, dall’altro, ed in via assorbente, il chiaro ed inderogabile
disposto, di cui all’art. 14 2.bis C.G.S. che, in materia di “condotta violenta di non
particolare gravità”, stabilisce in tre giornate di squalifica il minimo edittale della
relativa sanzione;
- C) Non condivisibile, risulta, infine la prospettazione giusta la quale le minacce
dovrebbero essere assorbite – senza aggravamento di sanzione – nella condotta
violenta contestualmente compiuta: il nostro ordinamento infatti, prevede che le
condotte illecite ritenute “tipiche” siano sempre autonomamente valutate e
sanzionate con conseguente cumulo materiale delle relative sanzioni,
P.Q.M.
Rigetta il reclamo proposto dalla U.S. Bojano, disponendo, per l’effetto, l’addebito della
tassa non versata.
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