COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 82 del 05/01/2006 Decisione della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S. GIARRE CALCIO AVVERSO LA SQUALIFICA PER CINQUE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE ELAMRAOUI SAMI (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 78 del 28.12.2005 – Campionato Serie D).

COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 82 del 05/01/2006 Decisione della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S. GIARRE CALCIO AVVERSO LA SQUALIFICA PER CINQUE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE ELAMRAOUI SAMI (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 78 del 28.12.2005 – Campionato Serie D). La Commissione Disciplinare, etto il reclamo, esaminati gli atti, osserva: •Il Giudice Sportivo ha inflitto la squalifica per cinque gare al calciatore Elamraoui Sami, perché a gioco fermo, colpiva con un violento pugno al collo un avversario nel corso della gara Giarre-Siracusa del 23.12.2005; •Propone reclamo il Giarre chiedendo l’annullamento o la riduzione della sanzione in ragione dell’erronea valutazione dei fatti compiuta dall’arbitro; •Ai sensi dell’art. 31 lett. a1) del C.G.S. il rapporto arbitrale fa piena prova circa il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento della gara. La reclamante non adduce alcun elemento a contrariis, limitandosi a opinabili valutazioni logiche sulla presunta scarsa credibilità della ricostruzione dei fatti operata dall’arbitro. Pertanto deve ritenersi pienamente provato che il calciatore sanzionato a gioco fermo colpiva un calciatore avversario con un violento pugno che andava a segno causando all’aggredito problemi respiratori temporanei che richiedevano l’intervento dei sanitari. Tale condotta configura la fattispecie prevista dall’art. 14 comma 2bis lett. c) del C.G.S. che prevede una sanzione minima edittale di cinque giornate di squalifica. Pertanto il fatto contestato va riqualificato come sopra. Peraltro si osserva che la sanzione inflitta è compatibile anche con la fattispecie prevista dall’art. 14 comma 2bis lett. b) del C.G.S. che prevede la squalifica di tre giornate come sanzione minima ma non esclude una graduazione maggiore della sanzione da infliggere nel caso concreto; il reclamo va quindi respinto, P.Q.M. Respinge il reclamo e dispone l’addebito della tassa non versata.
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