COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 82 del 05/01/2006 Decisione della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ F.C. TURRIS 1944 A.S.D. AVVERSO LA SQUALIFICA FINO AL 15.03.2006 AL CALCIATORE SORRENTINO EMANUEL (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 35 del 14.12.2005 – Campionato Nazionale Juniores).

COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 82 del 05/01/2006 Decisione della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ F.C. TURRIS 1944 A.S.D. AVVERSO LA SQUALIFICA FINO AL 15.03.2006 AL CALCIATORE SORRENTINO EMANUEL (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 35 del 14.12.2005 – Campionato Nazionale Juniores). La Commissione Disciplinare, visti gli atti, letto il reclamo, OSSERVA Il Giudice Sportivo ha irrogato al calciatore della Turris Emanuel Sorrentino, con provvedimento pubblicato sul. C.U. n. 35 del 14 dicembre 2005, la sanzione della squalifica sino al 15 marzo 2006 perché, a seguito della notifica del provvedimento di espulsione nel corso della gara Sibilla Cuma–Turris del 10 dicembre u.s., “per aver rivolto all’arbitro frase offensiva, alla notifica del provvedimento disciplinare lo spintonava ponendogli entrambe le mani sul petto. Nell’abbandonare il terreno di gioco reiterava le offese, afferrando inoltre la bandierina del calcio d’angolo gettandola a terra.”. La Turris ha proposto avverso detta decisione, sostanzialmente non contestando l’addebito, ma chiedendo l’irrogazione di una sanzione in misura inferiore rispetto a quella inflitta. Il reclamo è infondato e va rigettato. Difatti, la descrizione dell’accadimento contenuta nei documenti di gara e nel supplemento di referto inviato dall’arbitro al Giudice Sportivo non lascia spazio a dubbi sulle modalità del fatto, la cui particolare gravità (l’aver insultato e spintonato il direttore di gara) unitamente alla reiterazione del comportamento tenuto fanno ritenere congrua la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo, P.Q.M. Rigetta il reclamo proposto, e dispone l’addebito per la tassa non versata.
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