COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N. 53 del 12/01/2006 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE LAZIO A CARICO DELLA SOCIETA’ ICOSYSTEL, PER VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI EMANATE DAL C.R. LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 1 DEL 1.7.2005 PER MANCATA PARTECIPAZIONE AI CAMPIONATI JUNIORES O, ALTERNATIVAMENTE, AL CAMPIONATO GIOVANILE ALLIEVI O GIOVANISSIMI INDETTO DAL SETTORE PER L’ATTIVITA’ GIOVANILE E SCOLASTICA.

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N. 53 del 12/01/2006 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE LAZIO A CARICO DELLA SOCIETA’ ICOSYSTEL, PER VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI EMANATE DAL C.R. LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 1 DEL 1.7.2005 PER MANCATA PARTECIPAZIONE AI CAMPIONATI JUNIORES O, ALTERNATIVAMENTE, AL CAMPIONATO GIOVANILE ALLIEVI O GIOVANISSIMI INDETTO DAL SETTORE PER L’ATTIVITA’ GIOVANILE E SCOLASTICA. Con atto del 24.10.2005 il Presidente del Comitato Regionale Lazio ha deferito alla Commissione Disciplinare la Società ICOSYSTEL, per aver omesso la partecipazione obbligatoria al Campionato Juniores o, alternativamente, al Campionato Giovanile Allievi o Giovanissimi indetto dal Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica così come previsto dal Comunicato Ufficiale del Comitato Regionale Lazio n.1 dell’1.7.2005. La Società deferita ha fatto pervenire proprie controdeduzioni ed è stata ascoltata dalla Commissione, così come richiesto, nella seduta del 1°.12.2005. La Società ha confermato il fatto storico ma lo ha giustificato con obiettive difficoltà logistiche ed organizzative dovute, in particolare, alla mancanza di un proprio campo di gioco; i campi ove si allena la prima squadra si trovano, infatti, in zone molto distanti; tale situazione sarebbe infatti insostenibile per i giovanissimi calciatori, e non permetterebbe in alcun modo la costituzione di una squadra giovanile. Ritiene la Commissione che le giustificazioni non valgono, pur nelle loro obiettività, ad eliminare la responsabilità. Invero la Società ICOSYSTEL, partecipando al Campionato di Prima Categoria, deve provvedere al reclutamento non solo di calciatori già maturi per la categoria maggiore, ma anche di giovani per costituire un necessario vivaio, né possono valere a scusante le difficoltà logistiche ed organizzative relative alla distanza del campo da gioco, in quanto la Società non può utilmente svolgere un’attività dilettantistica in una categoria elevata senza provvedersi del reclutamento di giovani. Nel determinare la misura della sanzione, la Commissione non può tuttavia non tener conto delle obiettive difficoltà denunciate e delle iniziative già in corso volte ad allestire una squadra giovanile per la prossima stagione calcistica . Tutto ciò premesso la Commissione Disciplinare DELIBERA • di comminare alla Società ICOSYSTEL l’ammenda di  250,00.
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