COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N. 53 del 12/01/2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DEL CALCIATORE FEDERICO ARMENI (TESS. ATL. SABOTINO) AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 3 GARE A CARICO DELLO STESSO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 50 DEL 29.12.2005 (Gara: VIRTUS LENOLA – ATLETICO SABOTINO del 23.12.2005 – Campionato II Categoria)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N. 53 del 12/01/2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DEL CALCIATORE FEDERICO ARMENI (TESS. ATL. SABOTINO) AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 3 GARE A CARICO DELLO STESSO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 50 DEL 29.12.2005 (Gara: VIRTUS LENOLA – ATLETICO SABOTINO del 23.12.2005 – Campionato II Categoria) La Commissione Disciplinare: • visto il reclamo in epigrafe; • esaminati gli atti ufficiali; • udito, come da richiesta, il calciatore; • ritenuto che le argomentazioni addotte dal ricorrente possono considerarsi parzialmente assumibili; • che, in effetti, l’atteggiamento del calciatore ARMENI nei confronti dell’arbitro non ha assunto i caratteri di una reale minaccia; DELIBERA • di accogliere il reclamo e, per l’effetto, riduce la squalifica del calciatore ARMENI FEDERICO da 3 a 2 gare effettive. • La tassa reclamo va restituita.
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