COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N. 53 del 12/01/2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELL’A.S. NUOVA CIRCE AVVERSO LA SQUALIFICA FINO AL 25 GENNAIO 2006 A CARICO DEL CALCIATORE COPPOLA FABIO ADOTTATA DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO PROVINCIALE DI LATINA PUBBLICATA SUL COMUNICATO UFFICIALE N. 11 DEL 24-11-2005. (GARA: NUOVA CIRCE – PARROCCHIALE BORGO GRAPPA DEL 19.11.2005 – Campionato Jun. Prov. Latina)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N. 53 del 12/01/2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELL’A.S. NUOVA CIRCE AVVERSO LA SQUALIFICA FINO AL 25 GENNAIO 2006 A CARICO DEL CALCIATORE COPPOLA FABIO ADOTTATA DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO PROVINCIALE DI LATINA PUBBLICATA SUL COMUNICATO UFFICIALE N. 11 DEL 24-11-2005. (GARA: NUOVA CIRCE – PARROCCHIALE BORGO GRAPPA DEL 19.11.2005 – Campionato Jun. Prov. Latina) La Commissione Disciplinare, visti gli atti ufficiali; letto il reclamo in epigrafe; rilevato che la reclamante deduce che la sanzione impugnata è eccessiva in rapporto agli addebiti ed in particolare non sarebbe da addebitare al calciatore incolpato il comportamento violente nei confronti di un calciatore avversario; ritenuto per contro che gli addebiti contestati al calciatore trovano puntuale riscontro negli atti ufficiali e la sanzione impugnata appare appena congrua rispetto agli addebiti ed alle conseguenze derivate dal comportamento contestato DELIBERA Di respingere il reclamo e di confermare la sanzione impugnata. La tassa reclamo va incamerata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it