COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N. 53 del 12/01/2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DEL A.S. MORENA CALCIO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI INIBIZIONE FINO AL 27/1/2006 A CARICO DEL DIRIGENTE BUCCITTI MAURIZIO E DELL’AMMENDA DI € 300,00 A CARICO DELLA SOC. MORENA CALCIO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 48 DEL 22/12/05 (Gara: Morena – Ciampino del 17/12/05 – Camp. JUN. REG. B)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N. 53 del 12/01/2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DEL A.S. MORENA CALCIO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI INIBIZIONE FINO AL 27/1/2006 A CARICO DEL DIRIGENTE BUCCITTI MAURIZIO E DELL’AMMENDA DI € 300,00 A CARICO DELLA SOC. MORENA CALCIO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 48 DEL 22/12/05 (Gara: Morena - Ciampino del 17/12/05 - Camp. JUN. REG. B) La Commissione Disciplinare; • visto il reclamo in epigrafe; • esaminati gli atti ufficiali; • udita, come da richiesta, la Società interessata, osserva A motivo del ricorso, la reclamante ha dedotto che le persone non autorizzate che sostavano nello spazio antistante gli spogliatoi erano i dirigenti delle due squadre che avevano disputato l’incontro precedente, i quali erano in attesa dell’uscita dei ragazzi dopo la doccia. Quanto al Dirigente Buccitti, la ricorrente ha negato che lo stesso non si sia attivato a favore dell’Arbitro e, a tal riguardo, ha fatto rilevare che proprio detto Dirigente si era “ interposto ” tra l’Arbitro e la persona che aveva assunto nei suoi confronti un atteggiamento “ veemente ”. Nel referto arbitrale risulta descritto dettagliatamente il comportamento delle persone non autorizzate (tra le quali il Presidente della Soc. Morena, Sig. Franco Muzzi, e suo figlio), che, presenti dopo l’inizio della gara nello spazio antistante gli spogliatoi, ed invitate ad allontanarsi, rivolgevano all’Arbitro pesanti insulti e minacce, prima di abbandonare l’impianto. Offese e minacce reiterate dall’esterno della recinzione dallo stesso Presidente del Morena, che rientrato nell’impianto alla fine del primo tempo, ne veniva nuovamente allontanato. A fine gara, una delle persone non autorizzate (che il Presidente del Morena ha riconosciuto essere suo figlio) entrava urlando nello spogliatoio dell’Arbitro e dopo averlo insultato pesantemente tentava di colpirlo con uno schiaffo, non riuscendovi per la pronta schivata di quest’ultimo. Mentre si accingeva a colpire nuovamente l’Arbitro, la stessa persona veniva trattenuta a viva forza dal Dirigente Buccitti, che riusciva ad allontanarla. Confermato che gli autori di tali comportamenti intollerabili erano sostenitori del Morena, deve quindi considerarsi tutto giustificata, ed anzi appena congrua, l’ammenda di € 300,00 comminata alla stessa Società. Si ritiene invece di poter parzialmente rivisitare la sanzione inflitta al Dirigente Buccitti, che, se pur colpevole di aver rivolto all’Arbitro espressioni irriguardose, è tuttavia intervenuto in difesa di quest’ultimo, per trattenere la persona che tentava di aggredirlo. Tutto ciò premesso e ritenuto DELIBERA di accogliere il reclamo per quanto concerne il Dirigente BUCCITTI MAURIZIO e, per l’effetto, riduce l’inibizione dal 27/1/2006 al 16/1/2006, confermando invece l’ammenda di € 300,00 a carico della A.S. MORENA CALCIO La tassa di reclamo va restituita.
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