COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N. 53 del 12/01/2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DEL A.S. MORENA CALCIO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 5 GARE A CARICO DEL CALCIATORE FURGANI DANIELE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 48 DEL 22/12/05 (Gara: Leonina – Morena del 18/12/05 – Camp. I° CAT.)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N. 53 del 12/01/2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DEL A.S. MORENA CALCIO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 5 GARE A CARICO DEL CALCIATORE FURGANI DANIELE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 48 DEL 22/12/05 (Gara: Leonina - Morena del 18/12/05 - Camp. I° CAT.) La Commissione Disciplinare; • visto il reclamo in epigrafe; • esaminati gli atti ufficiali; Considerato che le argomentazioni addotte dalla reclamante possono ritenersi assumibili; Che, in effetti, la leggera testata, con la quale il calciatore Furganti, per reazione ad un fallo subìto, ha colpito l’avversario, non ha causato a quest’ultimo gravi conseguenze, tanto è vero che lo stesso giocatore ha potuto proseguire regolarmente l’incontro; Che, pertanto, pur ribadendo la intollerabilità del gesto, si ritiene di poter parzialmente rivisitare la sanzione inflitta DELIBERA di accogliere il reclamo e, per l’effetto, riduce la squalifica del calciatore FURGANI DANIELE da 5 gare a 4 gare. La tassa di reclamo va restituita.
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