COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N. 53 del 12/01/2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DEL A.S.D. VEJANESE AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI INIBIZIONE FINO AL 17/11/2010, CON PROPOSTA DI PRECLUSIONE DA OGNI RUOLO O CATEGORIA DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL DIRIGENTE FEDERICI ANGELO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 34 DEL 17/11/05 (Gara: Vejanese – Vasanello del 13/11/05 – Camp. II° CAT )

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N. 53 del 12/01/2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DEL A.S.D. VEJANESE AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI INIBIZIONE FINO AL 17/11/2010, CON PROPOSTA DI PRECLUSIONE DA OGNI RUOLO O CATEGORIA DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL DIRIGENTE FEDERICI ANGELO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 34 DEL 17/11/05 (Gara: Vejanese - Vasanello del 13/11/05 - Camp. II° CAT ) La Commissione Disciplinare; • visto il reclamo in epigrafe; • esaminati gli atti ufficiali; • udita, come da richiesta, la Società interessata; La ricorrente ha escluso che il dirigente Federici abbia colpito la nuca dell’Arbitro con una manata; ha riconosciuto invece che lo stesso aveva effettuato una “ tiratina ” ai capelli dell’Arbitro con il pollice e l’indice della mano destra; e ciò, senza alcun intento di violenza, ma soltanto per un moto istintivo di reazione nei confronti del Direttore di gara, che aveva assunto un atteggiamento autoritario e provocatorio. La ricorrente ha inoltre contestato che il gesto abbia potuto procurare le conseguenze fisiche lamentate dal Direttore di gara, e, a tal riguardo ha prodotto un certificato del medico sociale Dr. Basilio Radini, ove si attesta che l’Arbitro, visitato subito dopo il fatto, non presentava alcuna lesione contusiva, né escoriazione o ematoma nella zona occipitale, né avvertiva dolore alla palpazione, né mostrava segnali di vertigine, ma gli veniva riscontrato soltanto uno stato di ansia. La ricorrente ha quindi invocato una riduzione della sanzione, ritenuta eccessiva e certamente sproporzionata rispetto all’entità dei fatti. Nel referto arbitrale risultano descritti dettagliatamente i gesti aggressivi posti in essere dal Dirigente Federici nei confronti del Direttore di gara; in particolare la manata di forte intensità all’altezza della nuca e l’energica tirata di capelli, gesti che causavano all’Arbitro “ dolore, stordimento e contratture ai muscoli del collo ” e che lo inducevano ad effettuare accertamenti presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale Belcolle di Viterbo, ove gli veniva diagnosticato un “ trauma cranico lieve non commotivo ”, con una prognosi di gg. 7 s.c.. Ribadita la gravità del comportamento del Federici, che appare pertanto meritevole di adeguata e severa sanzione, questa Commissione ritiene tuttavia di poter parzialmente rivisitare la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo, ritenendo che nel caso di specie non sussistano i presupposti per l’applicazione della sanzione disciplinare nella misura massima prevista dal Codice di Giustizia Sportiva, vale a dire la squalifica per 5 anni, con proposta di preclusione da ogni ruolo o categoria della F.I.G.C.. E ciò, sulla base di un necessario criterio di gradualità, che deve tener conto non solo della natura e della entità degli atti di violenza, ma anche e soprattutto delle conseguenze fisiche causate dagli stessi. Si ritiene infatti che la sanzione più severa debba essere applicata soltanto per gli atti di violenza che abbiano causato all’Arbitro gravi lesioni o ferite; si pensi, ad esempio, ad un violento pugno sul viso, che abbia causato fuoriuscita di sangue dal naso o dal labbro, ovvero ad un violento calcio, che abbia causato lividi o escoriazioni. Gravi lesioni che nel caso in esame non si sono fortunatamente verificate, tanto è vero che l’Arbitro non ha avuto bisogno di alcuna cura medica particolare, ma gli è stato somministrato soltanto un tranquillante, per alleviare il suo stato di agitazione. Tutto ciò premesso e ritenuto DELIBERA di accogliere il reclamo e, per l’effetto, riduce la inibizione del Dirigente FEDERICI ANGELO dal 17/11/2010 al 17/11/2009. La tassa di reclamo va restituita.
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