COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N°79 del 12/1/2006 Delibera della Commisione Disciplinare RECLAMO CIVITANOVESE CALCIO s.r.l. avverso decisioni merito gara Camerino – Civitanovese, del 12.11.2005 – Campionato Regionale di Eccellenza – Com. Uff. n. 56 del 1.12.2005.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N°79 del 12/1/2006 Delibera della Commisione Disciplinare RECLAMO CIVITANOVESE CALCIO s.r.l. avverso decisioni merito gara Camerino – Civitanovese, del 12.11.2005 – Campionato Regionale di Eccellenza – Com. Uff. n. 56 del 1.12.2005. Il 12 novembre 2005 veniva disputato l’incontro del Campionato Regionale di Eccellenza, Camerino – Civitanovese, gara che si concludeva con il risultato di 3 a 3. La società Civitanovese Calcio S.r.l. inoltrava reclamo al Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Marche e, sull’assunto che la Società avversaria, avendo sostituito nell’incontro de quo un calciatore nato nel 1987 con uno nato nel 1986, come annotato nel “rapportino” dall’Arbitro, aveva violato la normativa che impone l’impiego, nel ridetto Campionato Regionale di Eccellenza, di almeno un giocatore nato dopo il 1° gennaio 1987, chiedeva l’aggiudicazione della gara a proprio favore. L’adito Giudice Sportivo, ritenuta insussistente la violazione denunciata dalla Civitanovese Calcio S.r.l. sulla base di una missiva dell’Arbitro che rettificava quanto erroneamente trascritto nel “rapportino” e nel referto, respingeva il gravame disponendo l’omologazione dell’incontro con il risultato conseguito sul campo. Avverso la predetta delibera la Civitanovese Calcio S.r.l. ha inoltrato rituale reclamo riproponendo in questa sede le stesse argomentazioni dedotte in primo grado, insistendo nella richiesta di aggiudicazione a proprio favore della gara de quo. In particolare la reclamante deduceva la propria difficoltà nel comprendere il “tardivo, incomprensibile e contraddittorio ravvedimento” dell’Arbitro, il quale aveva modificato quanto già trascritto, di suo pugno, sul “rapportino” e sul referto di gara. Alla richiesta audizione, la reclamante ribadiva le argomentazioni contenute nel gravame, reiterando le richieste ivi formulate. Sentito a chiarimenti, il direttore di gara ha precisato che al venticinquesimo minuto del secondo tempo dell’incontro in esame, la società Camerino sostituì il giocatore numero sette con il giocatore numero quindici e non con il giocatore numero tredici, come erroneamente trascritto nel “rapportino” e nel referto di gara. Ciò per mero errore materiale di trascrizione, debitamente rettificato con successiva comunicazione al Giudice Sportivo. Motivi della decisione La Commissione Disciplinare, letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali di gara, ascoltato l’Arbitro e la reclamante, ritiene che il gravame non possa essere accolto. Con provvedimento pubblicato sul Com. Uff. n° 1 della F.I.G.C. – L.N.D., il Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti ha stabilito che nelle singole gare dell’attività ufficiale della corrente stagione sportiva, le Società partecipanti al Campionato di Eccellenza hanno l’obbligo di impiegare – sin dall’inizio e per l’intera durata delle stesse e, quindi, anche nel caso di sostituzioni successive di uno o più dei partecipanti – almeno due calciatori nati dal 1° gennaio 1986 e 1987 in poi. Quanto inizialmente refertato dall’Arbitro della gara in esame è stato successivamente dallo stesso rettificato, in quanto viziato da errore meramente materiale di trascrizione, consistito nell’annotare il numero tredici anzichè il numero quindici. Le comunicazioni e le dichiarazioni rese dall’Arbitro al Giudice Sportivo ed alla Commissione hanno fugato ogni eventuale dubbio in merito a come siano andate effettivamente le cose nella gara in esame: la società Camerino sostituì il giocatore Falcioni Marco, nato nel 1987, con il giocatore Ciuffetti Filippo, nato nel 1988 e ciò quindi nel pieno rispetto della richiamata normativa Federale. Così stando le cose e sul presupposto che l’incontro ha avuto regolare svolgimento, in particolare per quanto attiene la partecipazione obbligatoria dei giovani, il reclamo va respinto. P.Q.M. la Commissione, respinge il reclamo come sopra proposto dalla Civitanovese Calcio S.r.l. ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
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