COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N°79 del 12/1/2006 Delibera della Commisione Disciplinare RECLAMO A.S.D. REAL ANCARIA avverso esito gara Avis Amici 84 – Real Ancaria, del 17.12.2005 – Campionato Provinciale di Calcio a Cinque, serie “D”, girone “H”.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N°79 del 12/1/2006 Delibera della Commisione Disciplinare RECLAMO A.S.D. REAL ANCARIA avverso esito gara Avis Amici 84 – Real Ancaria, del 17.12.2005 – Campionato Provinciale di Calcio a Cinque, serie “D”, girone “H”. All’esito della gara indicata in epigrafe e terminata con il punteggio di 4 a 1, l’A.S.D. Real Ancaria ha proposto rituale reclamo adducendo che, nell’occasione, nelle file della squadra avversaria, è stato schierato il calciatore Gabrielli Daniele in posizione irregolare per difetto di tesseramento. Per quanto sopra la reclamante chiedeva l’aggiudicazione della gara a proprio favore, secondo le disposizioni delle vigenti norme Federali. LA COMMISSIONE   letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara;   esperiti i necessari accertamenti presso l’Ufficio Tesseramento del Comitato Regionale Marche dai quali è risultato che il calciatore Gabrielli Daniele è regolarmente tesserato per la società Avis Amici 84 a far data dal 14 novembre 2005;   rilevato pertanto che il ridetto calciatore Gabrielli ha partecipato alla gara in esame, per quel che attiene alla sua posizione di tesseramento, in posizione regolare. P.Q.M. respinge il reclamo come sopra proposto dall’A.S.D. Real Ancaria e dispone incamerarsi la relativa tassa.
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