COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcpuglia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 27 del 12 gennaio 2006 Delibera della Commissione Disciplinare Gara: A.C. SAN MARZANO – ATL. MOLA dell’11 dicembre 2005
COMITATO REGIONALE PUGLIA – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.figcpuglia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 27 del 12 gennaio 2006
Delibera della Commissione Disciplinare
Gara: A.C. SAN MARZANO – ATL. MOLA dell’11 dicembre 2005 (Reclamo dell’A.C.San Marzano in opposizione ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo (cfr. Com. Uff.n. 24 del 15 dicembre 2005).
L’A.C. San Marzano ha presentato ,a mezzo del suo Presidente,sig. LUCIANO RUSSANO,reclamo avverso le inibizioni comminate dal Giudice Sportivo allo stesso Presidente(15 febbraio 2006)
nonché al dirigente,sig. CATALDO CAPUZZIMATI (5 febbraio 2006) per i fatti accaduti in occasione della gara succitata.Premesso che il Presidente ,sig. Russano,che ha sottoscritto in proprio il reclamo in oggetto,non ha potuto essere ascoltato da questa Commissione giustificando la sua assenza ,questa Commissione nulla può decidere in merito all'inibizione inflitta al dirigente ,sig. Capuzzimati,in quanto,come già detto,il reclamo è stato sottoscritto in proprio dal Presidente, attualmente inibito.Per quanto riguarda il provvedimento adottato nei confronti del Presidente, questa Commissione ritiene che sia congruo rispetto ai fatti occorsi e che non si possa accedere ad alcuna riduzione della sanzione comminata.
P.Q.M.
D E L I B E R A
Respingere il reclamo proposto dall’A.C.San Marzano,confermando “in toto” le sanzioni irrogate dal Primo Giudice,dichiarando inammissibile la richiesta relativa al dirigente,sig. Cataldo Capuzzimati;
Addebitare sul conto della Società reclamante la relativa tassa.