COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 39 del 12/1/2006 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ AMATORI NOTARESCO ‘89 AVVERSO LA DECISIONE DEL G.S. DI OMOLOGAZIONE DEL RISULTATO DELLA GARA AMATORI BELLANTE / AMATORI NOTARESCO ‘89 DISPUTATA IL 26/11/05 PER IL CAMPIONATO AMATORI TERMINATA CON IL PUNTEGGIO DI 4 – 3 (COM. UFF. N° 20 DEL 22/12/05 COM. PROV. TERAMO)

COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N° 39 del 12/1/2006 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ AMATORI NOTARESCO ‘89 AVVERSO LA DECISIONE DEL G.S. DI OMOLOGAZIONE DEL RISULTATO DELLA GARA AMATORI BELLANTE / AMATORI NOTARESCO ‘89 DISPUTATA IL 26/11/05 PER IL CAMPIONATO AMATORI TERMINATA CON IL PUNTEGGIO DI 4 – 3 (COM. UFF. N° 20 DEL 22/12/05 COM. PROV. TERAMO) Con appello ritualmente proposto, la Società Amatori Notaresco ‘89 ha chiesto, in totale riforma della decisone adottata dal G.S., infliggersi la punizione sportiva della perdita della gara in danno della Società Amatori Bellante, per avere quest’ultima utilizzato il calciatore Di Luca Giuseppe che non aveva titolo a parteciparvi per essere stato adibito dalla società medesima allo svolgimento delle funzioni di assistente dell’arbitro; per avere, inoltre, effettuato più sostituzioni di quelle previste dalla normativa di riferimento; per aver, infine, impiegato calciatori non tesserati. La società controinteressata non ha fatto pervenire controdeduzioni. Osserva la Commissione che, alla luce del referto di gara, l’appello deve essere accolto, poiché il calciatore Di Luca Giuseppe, impiegato dalla società Amatori Bellante quale assistente dell’arbitro, ha effettivamente preso parte alla gara, subentrando al 30’ del 2° tempo al calciatore Ferretti Mauro, in violazione dell’applicazione della normativa di riferimento che vieta di partecipare al gioco ad un calciatore che abbia iniziato la gara con funzioni di assistente dell’arbitro. Quanto agli altri motivi di ricorso risulta, invece, corretta la decisione del G.S., posto che dagli atti di gara emerge che la società controinteressata ha operato solo quattro sostituzioni rispetto alle sette consentite dalla normativa relativa all’attività amatori, così come in relazione all’impiego di calciatori asseritamene non tesserati per la società Amatori Bellante, risulta dagli atti ufficiali in possesso del Comitato la posizione regolare di tutti i calciatori indicati in distinta. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare DELIBERA di accogliere l’appello per quanto di ragione e, per l’effetto, di infliggere la punizione sportiva della perdita della gara in danno della Società Amatori Bellante con il seguente punteggio: AMATORI BELLANTE – AMATORI NOTARESCO ’89 0 – 3, disponendo riaccreditarsi la tassa versata, ove incamerata.
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