COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 79 del 16/01/2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 63 della società A.S. CALCIO GALLICO 2001 avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 64 del 09.12.2005 ( Squalifica calciatore MAGENTA Antonio fino al 31.12.2007).
COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 79 del 16/01/2006
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO N. 63 della società A.S. CALCIO GALLICO 2001
avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 64 del 09.12.2005 ( Squalifica calciatore
MAGENTA Antonio fino al 31.12.2007).
LA COMMISSIONE
letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
rilevato che dal rapporto dell’arbitro risulta in maniera chiara ed inequivoca che il calciatore Magenta Antonio si è reso responsabile di atto di violenza nei confronti del
direttore di gara colpendolo con una testata allo zigomo sinistro;
che la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo è congrua ed adeguata;
P.Q.M.
rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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