COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 79 del 16/01/2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 71 della società G.S. TELESIO C/5 avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Cosenza di cui al Comunicato Ufficiale n° 17 del 14.12.2005 (Punizione sportiva perdita della gara Pallagorio C/5 – Telesio C/5 con il punteggio di 0 – 3, UN punto di penalizzazione, ammenda € 25,00 per prima rinuncia).

COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 79 del 16/01/2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 71 della società G.S. TELESIO C/5 avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Cosenza di cui al Comunicato Ufficiale n° 17 del 14.12.2005 (Punizione sportiva perdita della gara Pallagorio C/5 - Telesio C/5 con il punteggio di 0 – 3, UN punto di penalizzazione, ammenda € 25,00 per prima rinuncia). LA COMMISSIONE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; sentita la società reclamante; rilevato che per come risulta pubblicato sul C.U. n° 15 del 07.12.2005 del Comitato provinciale di Cosenza la gara avrebbe dovuto disputarsi sul campo di calcetto La Pagoda con inizio alle ore 15.00; che il direttore di gara nel referto ha dichiarato di avere atteso fino alle ore 15.00; che, ai sensi dell’art. 54 delle NOIF il direttore di gara “deve dare comunque inizio alla gara purché le squadre si presentino in campo in tenuta di giuoco entro un termine pari alla durata di un tempo della gara”; che, conseguentemente, l’arbitro avrebbe dovuto attendere l’arrivo delle squadre fino alle ore 15.30; P.Q.M. in accoglimento del reclamo, REVOCA le sanzioni inflitte dal Giudice Sportivo e dispone la ripetizione della gara Pallagorio C/5 – Telesio C/5; manda al Presidente del Comitato Provinciale di Cosenza per quanto di competenza; dispone, infine, accreditarsi la tassa reclamo sul conto della società reclamante.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it