COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 79 del 16/01/2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 72 della società F.C. CALCIO ACRI avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 73 del 28.12.2005 (Squalifica calciatore TUNDIS Angelo per QUATTRO gare).

COMITATO REGIONALE CALABRIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crcalabria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 79 del 16/01/2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO N. 72 della società F.C. CALCIO ACRI avverso il deliberato del Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 73 del 28.12.2005 (Squalifica calciatore TUNDIS Angelo per QUATTRO gare). LA COMMISSIONE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; rilevato che dal rapporto dell’arbitro della gara San Lucido – Calcio Acri del 22.12.2005 il calciatore Tundis Angelo della società Calcio Acri si rendeva responsabile di uno sputo, a giuoco fermo, nei confronti di un calciatore avversario; che la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo appare congrua ed adeguata ai fatti accertati; P.Q.M. rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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