COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 89 del 13/01/2006 Decisione della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ U.S. SIRACUSA S.r.l. AVVERSO L’AMMENDA DI _ 3.000,00 (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 78 del 28.12.2005 – Campionato Serie D).

COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 89 del 13/01/2006 Decisione della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ U.S. SIRACUSA S.r.l. AVVERSO L’AMMENDA DI _ 3.000,00 (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 78 del 28.12.2005 – Campionato Serie D). La Commissione Disciplinare, letto il reclamo, esaminati gli atti, osserva quanto segue: il Giudice Sportivo con C.U. n. 78 del 28.12.2005 in occasione della gara Giarre/Siracusa del 23.12.2005 ha comminato un’ammenda di _ 3.000,00 alla U.S. Siracusa. Detto provvedimento si basa sulla circostanza che propri sostenitori in campo avverso, nel corso della gara ed in più occasioni, colpivano con sputi un Assistente arbitrale attingendolo in più parti del corpo. Inoltre, i medesimi sostenitori, in occasione di una rimessa laterale lanciavano all’indirizzo di un calciatore avversario una bottiglia di plastica piena che, tuttavia, non lo colpiva. Per ulteriore lancio, nel corso del secondo tempo, all’indirizzo della terna arbitrale e dei calciatori avversari di oggetti vari (un mattone da edilizia, bottiglie piene d’acqua, aste di legno, mazze di tamburo e svariate pietre) che, tuttavia non colpivano alcuno in quanto i destinatari dei lanci si allontanavano dalla rete di recinzione portandosi verso il centro del campo. Era necessario l’intervento della Forza Pubblica per ripristinare l’ordine. La U.S. Siracusa ha proposto reclamo avverso la suddetta decisione, chiedendo una più equa sanzione con la forte riduzione dell’ammenda, tenendo conto dell’assenza di precedenti, non trascurando le attenuanti delle insufficienze dell’impianto, oltre che della reazione ad un grave atto provocatorio, seppur censurando l’operato di alcuni responsabili. Il reclamo è infondato e va pertanto rigettato. Il rapporto dell’arbitro è preciso nel riferire quanto accaduto e, in particolare dettagliato nella descrizione degli oggetti lanciati ed essendo, come noto, assistito da fede privilegiata, ne deriva la necessità di confermare il provvedimento del G.S. che appare equo e proporzionato ai fatti, P.Q.M. Rigetta il reclamo e dispone l’addebito della tassa non versata.
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