COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 89 del 13/01/2006 Decisione della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.C. VOGHERA S.r.l. AVVERSO LA SQUALIFICA FINO AL 15.03.2006 AL CALCIATORE CARDINI ANDREA (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 78 del 28.12.2005 – Campionato Serie D).

COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 89 del 13/01/2006 Decisione della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.C. VOGHERA S.r.l. AVVERSO LA SQUALIFICA FINO AL 15.03.2006 AL CALCIATORE CARDINI ANDREA (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 78 del 28.12.2005 – Campionato Serie D). La Commissione Disciplinare, letto il reclamo in epigrafe; esaminati gli atti ufficiali di gara; osserva quanto segue: il calciatore Cardini Andrea veniva espulso in quanto, contestando platealmente una decisione dell’arbitro, gli si avvicinava con fare minaccioso, lo spingeva per due volte con la mano sul braccio sinistro, gli rivolgeva espressione offensiva e lo colpiva tra naso e fronte con una lieve testata, senza conseguenze. Si allontanava dal campo, reiterando l’espressione offensiva. La reclamante ha chiesto la riduzione della squalifica, comminata con riferimento all’art. 14 comma 2bis del C.G.S., deducendo che il calciatore non avrebbe tenuto un comportamento violento, ma solo di carattere offensivo, peraltro causato dal particolare momento della gara, senza che l’arbitro fosse stato colpito, come comprovabile dalla visione della cassetta della gara e dall’audizione dello stesso calciatore squalificato e del capitano della squadra, cassetta video depositata unitamente al reclamo. Il reclamo è infondato e deve essere respinto. L’assunto della reclamante non trova riscontro nel referto arbitrale che costituisce fonte di prova privilegiata ai sensi dell’art. 31 lett. a1) del C.G.S.. In quest’ottica l’audizione dei due calciatori indicati dalla reclamante non è ammissibile, mentre la visione della cassetta è impedita dall’art. 31 comma 1 lett. a3) del C.G.S., che l’ammette solo in ipotesi di scambio di persona, che, nella prospettazione della stessa ricorrente, non si rinviene nel caso in esame. Il comportamento del calciatore, avuto riguardo al colpo sul braccio e tra naso e fronte dell’arbitro, configura la fattispecie dell’art. 14 comma 2bis del C.G.S. correttamente applicata dal primo giudice, P.Q.M. Respinge il reclamo, disponendo l’addebito della tassa non versata.
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