COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 89 del 13/01/2006 Decisione della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.C. VOGHERA S.r.l. AVVERSO LA SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE GERVASONI STEFANO (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 78 del 28.12.2005 – Campionato Serie D).

COMITATO INTERREGIONALE – STAGIONE SPORTIVA - 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.interregionale.com e sul Comunicato Ufficiale N° 89 del 13/01/2006 Decisione della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.C. VOGHERA S.r.l. AVVERSO LA SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE GERVASONI STEFANO (delibera Giudice Sportivo – C.U. n. 78 del 28.12.2005 – Campionato Serie D). La Commissione Disciplinare, letto il reclamo in epigrafe riportato, esaminati gli atti ufficiali di gara, osserva quanto segue. Il calciatore Gervasoni Stefano veniva espulso per doppia ammonizione e, prima di lasciare il campo, rivolgeva all’arbitro espressione offensiva. La reclamante ha chiesto la riduzione della squalifica, deducendo che il calciatore non avrebbe rivolto all’arbitro le espressioni di cui sopra. Ha formulato istanza per la visione della cassetta della gara e per l’audizione di due calciatori, uno dei quali proprio lo stesso calciatore squalificato. Il reclamo non è suscettibile di accoglimento, non trovando riscontri nel referto arbitrale, che, come è noto, è fonte di prova privilegiata ai sensi dell’art. 31 lett. a1) C.G.S.. Non è ammissibile la visione della cassetta, a ciò ostando l’art. 31 lett. a3) C.G.S., che limita tale prova alla ipotesi di scambio di persona, non riscontrabile nel caso in esame. Non è parimenti ammissibile l’audizione dei due calciatori, stanti gli assorbenti limiti del reclamo, P.Q.M. Respinge il reclamo e dispone l’addebito della relativa tassa.
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