LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.52/TB del 4/01/2006 DECISIONE DELLA GIUDICE SPORTIVO CAMPIONATO NAZIONALE D. BERETTI GARA TARANTO – RENDE DEL 10 DICEMBRE 2005 (Girone “H”)

LEGA PROFESSIONISTI SERIE – C – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio-serie-c.it e sul Comunicato Ufficiale n.52/TB del 4/01/2006 DECISIONE DELLA GIUDICE SPORTIVO CAMPIONATO NAZIONALE D. BERETTI GARA TARANTO – RENDE DEL 10 DICEMBRE 2005 (Girone “H”) Il Giudice Sportivo, sciogliendo la riserva di cui al Com. Uff. n. 46/TB del 14.12.2005, o s s e r v a - dagli atti ufficiali di gara e dal supplemento del rapporto arbitrale trasmesso via fax in data 15.12.2005, risulta che al 21’ del primo tempo la gara è stata dichiarata conclusa in quanto, a causa della pioggia battente e pur essendo il terreno di gioco perfettamente praticabile, le segnature del campo, ed in particolare la linea centrale non erano più visibili. - La situazione era venuta a determinarsi fin dai primi minuti di gioco, ma gli addetti della società ospitante non erano riusciti a porvi rimedio per l’inadeguatezza del materiale usato per le tracciature che, sebbene nuovamente effettuata non era tale da resistere alla copiosa precipitazione in corso. - L’arbitro, pertanto, valutando che le condizioni meteorologiche non erano suscettibili di miglioramento, assumeva la suddetta decisione. - La questione in esame non è riconducibile a nessuna ipotesi di forza maggiore o caso fortuito, ma da attribuire a fattore umano (Com. Uff. n. 35/C del 23.5.1986 – App. A.S. Dufour) dipendente da insufficiente e deficienza organizzativa della società Taranto. Ne discende che, essendo intervenuto un fatto impeditivo della regolare effettuazione della gara da ascrivere da responsabilità colposa della società, deve essere applicata la sanzione della perdita della gara stessa con il punteggio di 0 a 3 ai sensi dell’art. 12 1° comma C.G.S. - Tutto ciò premesso, d e l i b e r a - di infliggere alla società Taranto la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 a 3 a favore della società Rende.
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