LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 212 DEL 16 gennaio 2006 SERIE A TIM Il Giudice Sportivo, Gara Soc. INTERNAZIONALE – Soc. CAGLIARI
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N. 212 DEL 16 gennaio 2006
SERIE A TIM
Il Giudice Sportivo,
Gara Soc. INTERNAZIONALE – Soc. CAGLIARI
Il Giudice Sportivo,
ricevuta rituale e tempestiva segnalazione del Procuratore Federale ex art. 31 comma a3)
CGS in ordine al comportamento del calciatore STANKOVIC Dejan (Soc.
Internazionale);
acquisita ed esaminata la relativa documentazione televisiva;
interpellato l’Arbitro;
osserva:
al 36° del primo tempo, in azione di attacco dell’Internazionale, Stankovic si avvicinava
di corsa, palla al piede, alla linea mediana, sul lato destro del terreno. Si liberava del
pallone indirizzandolo in avanti verso Martins. Abeijon, sopraggiungendo di corsa dalla
sinistra, nel tentativo di contrastare l’azione di Stankovic, lo urtava in modo deciso con
tutto il corpo, quando ormai l’avversario aveva passato il pallone al proprio compagno.
In reazione a tale urto, Stankovic abbassava il braccio destro, con la mano chiusa a
pugno, e colpiva Abeijon sulla nuca. Il calciatore del Cagliari rimaneva a terra mentre
proseguiva l’azione di attacco dell’Internazionale. Durante lo svolgimento dell’episodio
sopradescritto, l’Arbitro stava correndo, nel cerchio di centrocampo, parallelamente a
Stankovic. Il Direttore di gara interveniva solo successivamente, quando cioè il pallone
era stato intenzionalmente spedito fuori dal campo da un calciatore dell’Internazionale,
avvedutosi che Abeijon era rimasto a terra. Lo stesso Abeijon andava poi a protestare
con l’Arbitro, intervenuto anche a sedare un inizio di rissa tra calciatori delle due
squadre. Il Direttore di gara ammoniva Abeijon per proteste, mentre non adottava alcun
provvedimento nei confronti di Stankovic.
Occorre preliminarmente verificare se il fatto segnalato dal Procuratore Federale sia stato
visto o no dall’Arbitro.
Poiché dalle immagini non è stato possibile determinare se l’Arbitro avesse o meno lo
sguardo rivolto verso il punto ove si trovavano Stankovic ed Abeijon al momento del
colpo inferto dal primo contro il secondo, questo Giudice ha specificamente interpellato
in proposito il Direttore di gara. Questi ha attestato di “non aver visto alcuna
condotta scorretta o violenta” di Stankovic in danno di Abeijon.
Sussiste quindi la condizione preliminare di ammissibilità della prova televisiva, poiché
il fatto segnalato dal Procuratore Federale risulta non essere stato visivamente
percepito dall’Arbitro, il quale di conseguenza non ha potuto adottare
nell’immediatezza alcuna decisione in proposito.
La condotta di Stankovic deve essere definita come violenta ai sensi dell’art. 31
comma a3) CGS.
Il pugno inferto dal calciatore dell’Internazionale era certamente idoneo a cagionare
conseguenze lesive all’avversario, considerate le modalità del gesto commesso:
movimento veloce del braccio dall’alto verso il basso, e contatto della mano chiusa a
pugno contro la nuca dell’avversario.
Tale gesto è caratterizzato da intenzionalità aggressiva, risultando palese dalle immagini
la volontarietà del colpo sferrato da Stankovic.
L’elemento di intenzionalità è ulteriormente comprovato dalla considerazione che il
gesto non era, in alcun modo, funzionale allo svolgimento dell’azione. Stankovic si era
già liberato del pallone, che aveva indirizzato verso Martins, quando si verificò
l’irregolare intervento di Abeijon ai suoi danni e la conseguente reazione dello stesso
Stankovic.
In sintesi conclusiva, l’atto commesso da Stankovic rientra nelle definizione di
condotta violenta, sia sul piano oggettivo che su quello psicologico, costantemente
adottata dagli Organi della Giustizia sportiva in sede di interpretazione dell’art. 31
comma a3) CGS.
Quanto all’entità della sanzione da infliggere, va ricordato che, ai sensi dell’art. 14
comma 2 bis lettera b), la sanzione minima per condotta violenta in danno di un
avversario è la squalifica per tre giornate di gara.
Il gesto compiuto da Stankovic costituisce fattispecie riconducibile al livello
sanzionatorio della pena-base minima, considerato che il colpo inferto all’avversario non
ha provocato alcun concreto esito lesivo, tanto che il calciatore del Cagliari ha potuto
riprendere da subito una regolare partecipazione alla gara.
Va peraltro considerato che, nel caso di specie, sussiste una specifica circostanza
attenuante a favore di Stankovic.
Infatti, il colpo da lui sferrato ha costituito, senza ombra di dubbio, una reazione rispetto
ad una condotta di giuoco scorretta da parte di Abeijon. Il calciatore del Cagliari era, in
pratica, rovinato addosso, di corsa, all’avversario, urtandolo con tutto il peso del proprio
corpo, quando ormai Stankovic si era liberato del pallone.
Tale elemento deve essere adeguatamente ponderato, ad avviso di questo Giudice, in
senso favorevole a Stankovic, con conseguente riduzione di una giornata di squalifica
rispetto alla misura della sanzione-base. D’altronde tale criterio di valutazione delle
circostanze attenuanti risponde ad un principio generale degli ordinamenti punitivi,
secondo cui dette circostanze valgono a determinare un calcolo della pena in concreto in
termini anche inferiori alla cosiddetta sanzione-base minima.
Si ritiene, conclusivamente, sanzione adeguata all’entità del fatto commesso dal
calciatore Stankovic la squalifica per due giornate effettive di gara.
P.Q.M.
delibera di infliggere al calciatore Stankovic Dejan (Soc. Internazionale) la squalifica
per due giornate effettive di gara a seguito della segnalazione del Procuratore Federale.