LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 215 DEL 18 gennaio 2006 SERIE B TIM Il Giudice Sportivo, Gara Soc. CATANIA – Soc. CESENA

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 215 DEL 18 gennaio 2006 SERIE B TIM Il Giudice Sportivo, Gara Soc. CATANIA – Soc. CESENA Il Giudice Sportivo, letta la relazione del collaboratore dell’Ufficio Indagini; rilevato che: nell’intervallo tra il primo ed il secondo tempo un folto gruppo di tifosi del Catania si dirigeva, rimanendo all’interno dell’impianto sportivo, verso la barriera di separazione tra i settori destinati ai sostenitori locali e quello riservato agli ospiti. Giunti dinnanzi a tale sbarramento, costituito da un portone in ferro di notevole altezza, essi cercavano di sfondarlo con l’evidente obbiettivo di arrivare a contatto dei tifosi avversari a scopo aggressivo. Le Forze dell’Ordine contrastavano tale intento, schierandosi a protezione della barriera. I tifosi del Catania effettuavano, allora un fitto lancio di oggetti contro gli agenti della Forza pubblica: un carabiniere riportava significative lesioni al volto che richiedevano un intervento di sutura, con prognosi di guarigione in dieci giorni. In tali circostanze le Forze di Polizia erano costrette ad esplodere alcuni lacrimogeni per allontanare i tifosi violenti. Il fumo provocato da tali lanci si propagava all’interno del campo, costringendo l’Arbitro – come risulta dal relativo rapporto – a sospendere la gara per sei minuti, a partire dal 10° della ripresa, non potendo il giuoco svolgersi in condizioni di regolarità. Osservato che: la condotta sopra descritta di quel gruppo di tifosi del Catania integra, senza ombra di dubbio, la fattispecie prevista dall’art. 11, 1° comma CGS. Infatti, il nutrito lancio di oggetti contro le Forze dell’Ordine, all’interno dell’impianto sportivo ha costituito nel medesimo tempo un pericolo per l’incolumità pubblica ed un danno grave all’incolumità fisica, quanto meno, di una persona. Quanto al primo profilo il lancio di oggetti ha messo a repentaglio l’integrità fisica di tutti gli agenti della Forza pubblica costretti a contenere la violenza aggressiva di quei sostenitori. Non solo, ma anche i possibili danni per le persone presenti in campo e sugli spalti a seguito del lancio dei lacrimogeni ad opera della Polizia va ricondotto a responsabilità dei tifosi violenti il cui comportamento ha reso necessario il ricorso a un tale strumento di dissuasione, per evitare che essi portassero a compimento il loro progetto aggressivo contro i tifosi ospiti. Quanto poi al danno grave all’incolumità di una persona, esso è consistito nel ferimento di un carabiniere il quale, colpito da un oggetto scagliato dai tifosi, ha dovuto ricorrere a cure mediche, con applicazione di punti di sutura al volto. La condotta di quei sostenitori del Catania deve essere definita come particolarmente grave, in considerazione dei profili di rischio all’incolumità pubblica e di concreto danno alla salute di una persona, come sopra dettagliatamente descritti. A differenza di quanto avvenuto in occasione di altra gara recente (Fiorentina-Juventus dell’1/12/05) il comportamento violento di quei sostenitori del Catania si è tradotto non solo in atti aggressivi verso le Forze dell’Ordine con negativa interferenza sul regolare svolgimento della gara, ma è stato caratterizzato dall’ulteriore elemento dell’effettiva causazione di lesioni, con prognosi di guarigione non immediata, in danno di un appartenente alle Forze dell’Ordine. Ricorrono pertanto tutti i presupposti per qualificare in termini di speciale gravità il comportamento violento prima descritto, con conseguente irrogazione della squalifica del campo per una giornata effettiva di gara con ammenda di € 1.500,00 (motivata, quest’ultima, anche in considerazione della recidiva della Società per comportamenti indisciplinati dei propri sostenitori). A tali sanzioni va aggiunta ulteriore ammenda di € 2.000,00 per il lancio di un fumogeno, al 20° ed al 23° del primo tempo, verso il settore occupato dai sostenitori avversari. P.Q.M. Delibera di infliggere alla Soc. Catania, a titolo di responsabilità oggettiva, la sanzione della squalifica del campo per una giornata effettiva di gara e dell’ammenda di € 3.500,00. Trasmette alla Presidenza della Lega Nazionale Professionisti per i conseguenti provvedimenti di competenza.
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