LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 202 DEL 10 gennaio 2006 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo della Soc. CISCO CALCIO ROMA avverso l’inibizione a tutto il 16 gennaio 2006 inflitta dal Giudice Sportivo aggiunto al dirigente Marco PALUMBO (gara Cesena-Cisco Roma dell’11/12/05 – C.U. n. 181 del 13/12/05).

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI – STAGIONE SPORTIVA – 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lega-calcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 202 DEL 10 gennaio 2006 DECISIONE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Reclamo della Soc. CISCO CALCIO ROMA avverso l’inibizione a tutto il 16 gennaio 2006 inflitta dal Giudice Sportivo aggiunto al dirigente Marco PALUMBO (gara Cesena-Cisco Roma dell’11/12/05 - C.U. n. 181 del 13/12/05). Il procedimento Avverso il provvedimento con cui il Giudice Sportivo aggiunto ha inflitto al Signor Marco Palumbo, tesserato per la Soc. Cisco Calcio Roma la squalifica fino a tutto il 16 gennaio 2006 “perché, al termine dell’incontro, gesticolando clamorosamente si portava presso l’Arbitro cui rivolgeva, urlando, accuse di discriminazione razziale e gravi locuzioni intimidatorie, accodandosi al Direttore di gara sino agli spogliatoi; infine, reiterava tale comportamento all’interno dello spogliatoio degli Ufficiali di gara”, ha proposto reclamo la Soc. Cisco Calcio Roma, chiedendo la riduzione della squalifica. In particolare, la reclamante contesta la ricostruzione della vicenda effettuata dal Giudice Sportivo, “atteso che il Palumbo, pur manifestando ad alta voce una certa insofferenza non ha assolutamente proferito alcuna locuzione intimidatoria né ha assunto atteggiamento minaccioso”. Insussistenti sarebbero poi le accuse di discriminazione razziale, mentre al momento della consegna dei documenti di gara il Palumbo avrebbe tenuto un comportamento remissivo. All’odierna riunione sono comparsi il Palumbo ed il suo difensore. Il primo ha reso spontanee dichiarazioni; il secondo ha illustrato i motivi del gravame, insistendo nelle conclusioni sopra riportate. I motivi della decisione La Commissione, letti gli atti ed esaminato il reclamo, ritiene che il gravame non sia fondato. Dagli atti ufficiali – lo ricordiamo, fonte privilegiata di prova – risulta che, effettivamente il Palumbo ha rivolto al Direttore di gara una serie di espressioni di contenuto razziale ed intimidatorie, esulanti dai limiti di qualsivoglia scriminante. È incontestabile che l’intervento del Palumbo fosse quello di contestare l’operato dell’arbitro che ha puntualmente e dettagliatamente repertate le frasi rivoltegli contro. Tali comportamenti sono stati correttamente valutati dal Giudice Sportivo in conformità con l’orientamento degli Organi della Giustizia Sportiva in casi analoghi. Ne deriva che la sanzione irrogata appare equa, non rivelandosi fondate le argomentazioni difensive addotte dalla reclamante. Il dispositivo Per tali motivi, la Commissione delibera di respingere il reclamo e dispone l’incameramento della tassa.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it