COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°40 del 19/1/2006 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ ROSCIANO AVVERSO LA DECISIONE ADOTTATA DAL G.S. (PERDITA DELLA GARA) IN RELAZIONE ALLA GARA NINO CERULLO – ROSCIANO DISPUTATA IL 27/11/2005 PER IL CAMPIONATO DI I CATEGORIA (C.U. N° 28 DEL 7/12/2005 DEL COM. REG. ABRUZZO).

COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°40 del 19/1/2006 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ ROSCIANO AVVERSO LA DECISIONE ADOTTATA DAL G.S. (PERDITA DELLA GARA) IN RELAZIONE ALLA GARA NINO CERULLO – ROSCIANO DISPUTATA IL 27/11/2005 PER IL CAMPIONATO DI I CATEGORIA (C.U. N° 28 DEL 7/12/2005 DEL COM. REG. ABRUZZO). Con appello ritualmente proposto, la Società Rosciano ha impugnato il provvedimento in epigrafe chiedendone la riforma. Ha dedotto l’appellante che la decisione del primo giudice deve ritenersi illegittima in quanto la sostituzione di uno dei due calciatori fuori quota non avrebbe minimamente influito sull’esito della gara in quanto, dopo appena 15’’, era stato provveduto a ripristinare la simultanea presenza di due calciatori fuori quota, inserendo il n° 17, nato nel 1985, al posto del n° 9, nato nel 1983, deducendo quindi di aver agito in buona fede e ribadendo che tale evento non avrebbe inciso in alcun modo sulla regolarità della gara. Osserva la Commissione Disciplinare che l’appello è infondato e non merita accoglimento. Risulta dagli atti ufficili che, contrariamente a quanto evidenziato dalla società appellante, al primo minuto del secondo tempo è uscito dal campo uno dei due calciatori fuori quota e che solo al successivo secondo minuto è avvenuta la sostituzione con un altro fuori quota. Dal momento che la norma di cui al C.U. n° 1, dell’1.7.2005, della L.N.D., C.R.A., impone la simultanea presenza di almeno un calciatore nato dall’1.1.1984 in poi, e di almeno un calciatore nato dall’1.1.1985 in poi, deve dedursi che, indipendemente dal tempo occorso per garantire tale simultanea presenza, tale condizione deve essere assicurata per tutta la durata della gara, con la conseguenza che, la violazione della norma sopra richiamata, non può che comportare la sanzione della perdita della gara, a nulla rilevando se tale violazione abbia influito o meno sull’esito della stessa. A tale conclusione deve pervenirsi sulla convinzione che lo spirito della norma violata intende, appunto, garantire la simultanea e costante presenza dei calciatori fuori quota per tutta la durata dell’incontro Per questi motivi, la Commissione Disciplinare, DELIBERA di respingere l’appello proposto, disponendo incamerarsi la relativa tassa.
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