COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 60 del 19 gennaio 2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO BARATTA BATTIPAGLIA – GARA SEI CASALI / BARATTA BATTIPAGLIA DEL 20.11.2005 – 1^ CAT.
COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 60 del 19 gennaio 2006
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO BARATTA BATTIPAGLIA – GARA SEI CASALI / BARATTA BATTIPAGLIA DEL 20.11.2005 – 1^ CAT.
La C.D., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, audita la società reclamante, rileva che, per mero errore di trascrizione, la squalifica fino al 19.02.2006, inflitta dal Giudice Sportivo a carico del calciatore Cobucci Francesco, tesserato per la società reclamante, è stata pubblicata come determinata fino al 19.06.2006. La rilevante circostanza comporta il superamento di ogni potenziale valutazione in ordine alla convocazione del Commissario di Campo, richiesta dalla reclamante, a prescindere dalla doverosa considerazione che, sul punto, deve riconoscersi, necessariamente, la qualità di fonte privilegiata di prova al referto del direttore di gara e non a quello del Commissario di Campo che, peraltro, doverosamente nulla ha segnalato in argomento nel suo rapporto. Quanto alla commisurazione della sanzione, essa, alla luce della precisazione preliminare in ordine alla sua effettiva estensione, è da valutare assolutamente congrua e, pertanto, non meritevole di riduzione. In ragione dell’erronea trascrizione (che non era a conoscenza della società ricorrente) del provvedimento disciplinare, sul Comunicato Ufficiale del C.R. Campania, non può porsi a suo carico la tassa reclamo. P.Q.M.
DELIBERA
di confermare la determinazione della squalifica (fino al 19.02.2006), inflitta dal Giudice Sportivo a carico del calciatore Cobucci Francesco; manda alla Segreteria del C.R. Campania, per la conseguenziale pubblicazione, sul Comunicato Ufficiale, della rettifica della sanzione; nulla dispone in ordine alla tassa, non versata.
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