COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 60 del 19 gennaio 2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO GIANNI LOIA – GARA VIRTUS GOTI / GIANNI LOIA DEL 17.12.2005 – 2^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 60 del 19 gennaio 2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO GIANNI LOIA – GARA VIRTUS GOTI / GIANNI LOIA DEL 17.12.2005 – 2^ CAT. La C.D., letto il reclamo della società Gianni Loia, rileva che esso è privo della firma del legale rappresentante, del timbro sociale e non risulta redatto su carta intestata della società, come prescritto dall’art. 4, comma 7, del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti. Pertanto, sono mancati i requisiti essenziali, prescritti ad “substantiam” per la validità del reclamo. P.Q.M. DELIBERA di dichiarare inammissibile il reclamo e dispone addebitarsi la tassa, non versata, sul conto della società.
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