COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 60 del 19 gennaio 2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO BAYERN CASERTA – GARA BAYERN CASERTA / S.C.N.GRAVINA DEL 17.12.2005 – ATT. MISTA

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 60 del 19 gennaio 2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO BAYERN CASERTA – GARA BAYERN CASERTA / S.C.N.GRAVINA DEL 17.12.2005 – ATT. MISTA La C.D., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, rileva che esso va dichiarato inammissibile. Invero, il reclamo è stato spedito il 2.1.2006, con raccomandata n. 12530522486-3, ovvero oltre il termine prescritto dall’art. 42, comma 5, C.G.S. (entro il decimo giorno successivo alla data di pubblicazione del C.U. con il quale è stata resa nota la decisione del Giudice Sportivo). P.Q.M. DELIBERA di dichiarare inammissibile il reclamo e dispone addebitarsi la tassa, non versata, sul conto della società.
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