COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 60 del 19 gennaio 2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO PESCLUM – GARA PESCLUM / CASTELFRANCO DEL 30.12.05 – 3^ CAT.
COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul
Comunicato Ufficiale n. 60 del 19 gennaio 2006
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO PESCLUM – GARA PESCLUM / CASTELFRANCO DEL 30.12.05 – 3^ CAT.
La C.D., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, rileva che esso non è meritevole di accoglimento. Le argomentazioni della reclamante, invero, non trovano riscontro nel referto arbitrale, fonte di prova privilegiata, dal quale non emergono elementi di contraddittorietà o di carente chiarezza, che possano far propendere per una diversa interpretazione dei fatti. Di conseguenza, la decisione del Giudice Sportivo deve ritenersi equa e proporzionata. P.Q.M.
DELIBERA
di rigettare il reclamo; di disporre l’addebito della relativa tassa, non versata, sul conto della società Pesclum.
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