COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 60 del 19 gennaio 2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO REAL BONITO – GARA GIFRA MONTECALVO / REAL BONITO DEL 21.12.2005 – 3^ CAT.

COMITATO REGIONALE CAMPANIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-campania.it e sul Comunicato Ufficiale n. 60 del 19 gennaio 2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO REAL BONITO – GARA GIFRA MONTECALVO / REAL BONITO DEL 21.12.2005 – 3^ CAT. La C.D., letto il reclamo, visti gli atti ufficiali, rileva quanto segue. Con il reclamo in oggetto vengono proposte due tipologie di doglianze, riguardanti l’una la regolarità dello svolgimento della gara ed un’altra le squalifiche inflitte dal Giudice Sportivo ai calciatori Leone Valerio e Ballarano Pierluigi. Orbene, quanto alla prima tipologia di doglianza, va evidenziato che la competenza a pronunciarsi è riservata, dal Codice di Giustizia Sportiva, al Giudice di primo grado e non a questa Commissione. Deve, quindi, dichiararsi inammissibile la prima doglianza, in quanto la società non ha provveduto, nei modi e termini prescritti dal C.G.S., a formalizzare il preannuncio di reclamo al Giudice Sportivo del Comitato Provinciale di Avellino. Al riguardo, anche nell’ipotesi che si volesse valutare quale preannuncio un fax della reclamante, invero finalizzato a scopo diverso dal preannuncio di reclamo, non sarebbe possibile ritenerlo valido, in quanto esso è stato trasmesso ben oltre il termine temporale (la mezzanotte del giorno non festivo successivo a quello di disputa della gara) stabilito dal Codice di Giustizia Sportiva in ordine ai preannunci di reclamo. Quanto, invece, alle questioni riguardanti le squalifiche irrogate ai nominati calciatori Leone e Ballarano, esse sono di competenza di questa Commissione e possono essere perciò decise in questa sede. In proposito, va detto che il reclamo è parzialmente fondato e va accolto. Invero, in ordine alla posizione di Leone Valerio, appare decisiva – a prescindere dalla possibilità che rilevi, sotto il profilo disciplinare, un comportamento irriguardoso tenuto nei confronti di un tutore della legge, fuori dal campo di gioco ed a gara conclusa – la circostanza che la descrizione degli accadimenti fornita dall’arbitro non pone in evidenza né una connotazione violenta, né un’intenzionalità del comportamento ascritto al calciatore in questione, né una voluta aggressività, a maggior ragione atteso che l’episodio è avvenuto nell’ambito delle fasi concitate connesse ad un’aggressione subita (senza che essi vi abbiano partecipato) da più calciatori del Real Bonito. Circa invece la posizione di Ballarano Pierluigi, va detto che, sia dalle risultanze del referto arbitrale (in cui si parla, come già cennato, di un aggressione subita dai calciatori del Real Bonito ad opera di quelli del Montecalvo), sia dall’audizione dell’arbitro da parte di questa Commissione, risulta evidenziata un’attività fisica non volta ad offendere, bensì a porre una difesa alla propria persona. Di conseguenza, deve escludersi la responsabilità per rissa. P.Q.M. DELIBERA di dichiarare inammissibili le doglianze riferite al preteso, irregolare svolgimento della gara, in quanto di competenza del Giudice Sportivo; di non rimettere gli atti al Giudice Sportivo, in ragione della mancata trasmissione, nei termini, del preannuncio telegrafico; in parziale accoglimento del reclamo, di ridurre a due le giornate di squalifica inflitte a carico dei calciatori Leone Valerio e Ballarano Pierluigi; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.
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