COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°26 del 18/01/2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO PROPOSTO DA CLUB SPORTIVO CULTURALE MARRADESE avverso squalifica al 14.6.2006 calc.CIOTTOLI FABRIZIO delibera del G.S. del C.P. di Ravenna contenuta nel C.U.n. 22 del 14.12.2005 gara S.ROCCO FAENZA – MARRADESE dell’11.12.2005

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°26 del 18/01/2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO PROPOSTO DA CLUB SPORTIVO CULTURALE MARRADESE avverso squalifica al 14.6.2006 calc.CIOTTOLI FABRIZIO delibera del G.S. del C.P. di Ravenna contenuta nel C.U.n. 22 del 14.12.2005 gara S.ROCCO FAENZA – MARRADESE dell’11.12.2005 Il CLUB SPORTIVO CULTURALE MARRADESE ricorre avverso il provvedimento sopra riportato facendo presente che, nei minuti finali della gara, a seguito della concessione di un calcio di punizione al limite dell’area di rigore, in favore della squadra avversaria, diversi giocatori della MARRADESE, fra cui il calc.CIOTTOLI(portiere), protestavano perché a parer loro il fallo era inesistente, anzi contrario. L’Arbitro non modificava la decisione ed il S.ROCCO perveniva alla segnatura della rete della vittoria. Il calc.CIOTTOLI “sentendosi fortemente penalizzato, imprecava avendo una reazione che sembrava rivolta soprattutto agli avversari, e l’arbitro, anziché rientrare nel proprio spogliatoio, si dirigeva verso di lui e lo espelleva, provocando un nuovo diverbio, visto che il precedente si era già sedato”. Il giocatore, calmatosi, si dirigeva verso gli spogliatoi e l’arbitro, in campo, continuava a discutere l’episodio “col sorriso sulle labbra”. Il calc.CIOTTOLI, “sentendosi preso in giro, tornava verso l’arbitro reagendo in maniera istintiva a tale atteggiamento, ma non sputava contro nessuno, dava solo l’impressione di poterlo fare”. Chiede una riduzione della sanzione. La Commissione, - visti gli atti ufficiali; - preso atto che l’arbitro, sentito a chiarimenti, confermando in toto il referto originario, ha ribadito che, al termine della gara, ancora sul terreno di gioco, il calc.CIOTTOLI, gli rivolgeva una frase offensiva; esibitogli il cartellino rosso, cercava di avvicinarglisi, impeditone dall’intervento di un suo compagno di squadra che lo tratteneva. Accompagnato verso gli spogliatoi, riusciva a divincolarsi e rientrato in campo, correva verso l’arbitro; veniva fermato a circa 1 metro di distanza e, reiterando le esternazioni offesive, sputava verso l’arbitro, raggiungendolo alla spalla sinistra. Veniva nuovamente bloccato e, mentre era portato a forza verso gli spogliatoi, rivolgeva ancora all’arbitro frasi offensive, d e l i b e r a - di respingere il ricorso, confermando la squalifica al 14.6.2006 del calc.CIOTTOLI FABRIZIO. Dispone per l’addebito della tassa, non versata.
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