COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°26 del 18/01/2006 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO PROPOSTO DA A.S.SANTERNO avverso squalifica al 14.6.2006 all.BEZZI FABRIZIO e inibizione al 14.3.2006 dir.acc.uff.SPADA DANIELE delibera del G.S. del C.P. di Ravenna contenuta nel C.U.n. 22 del 14.12.2005 gara S.PIETRO IN VINCOLI – SANTERNO del 12.12.2005
COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul
Comunicato Ufficiale N°26 del 18/01/2006
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO PROPOSTO DA A.S.SANTERNO
avverso squalifica al 14.6.2006 all.BEZZI FABRIZIO e inibizione al 14.3.2006 dir.acc.uff.SPADA DANIELE
delibera del G.S. del C.P. di Ravenna contenuta nel C.U.n. 22 del 14.12.2005
gara S.PIETRO IN VINCOLI – SANTERNO del 12.12.2005
L’A.S.SANTERNO ricorre avverso i sopra indicati provvedimenti mettendo in evidenza che : 1) l’all.BEZZI, al termine della gara, “innervosito per l’andamento della stessa, mentre transitava nei pressi della panchina avversaria, veniva apostrofato offensivamente da un giocatore avversario; vista la situazione di estrema tensione, non riusciva a controllarsi e cercava di aggredire colui che lo aveva apostrofato in tale modo e a quel punto era aggredito da alcuni dirigenti del S.Pietro in Vincoli che addirittura gli strappavano la tasca della giacca”. L’all.BEZZI “deluso dal fatto che il direttore di gara non avesse preso provvedimenti nei confronti di chi lo aveva insultato e aggredito, andava dallo stesso direttore di gara inveendogli contro, ma mai con l’intenzione di aggredirlo fisicamente”. Pur riconoscendo che il gesto dell’all. BEZZI “sia deplorevole e degno di una sanzione”, chiede una riforma del giudizio di I° grado; 2) il dir.acc.uff.SPADA, a fine gara “non offendeva il direttore di gara con frasi irriguardose e ingiuriose, come si legge nel comunicato, ma semplicemente si limitava a dire al direttore di gara che avrebbe riferito al presidente dell’A.I.A. come aveva diretto la gara”. “Forse nelle fasi concitate del dopo partita il direttore di gara può aver frainteso le parole del dir.acc.uff.SPADA o aver ritenuto che dentro esse potesse esserci violenza verbale, ma la violenza verbale in affermazioni del genere è alquanto complicata da trovare”. Chiede l’annullamento o una riduzione della sanzione.
La Commissione,
- premesso che il dir.acc.uff.SPADA DANIELE risulta inibito sino al 14.3.2006 e non sino al 14.6.2006, come indicato dalla ricorrente;
- visti gli atti ufficiali;
- atteso che dal dettagliato referto di gara si rileva che, al triplice fischio finale : 1) l’all. BEZZI correva verso la panchina dell’U.S.S.Pietro in Vincoli e, urlando minacce, cercava di colpire un dirigente avversario, venendo fermato da due suoi giocatori. Nei pressi degli spogliatoi correva verso l’arbitro, venendo bloccato da due suoi giocatori mentre indirizzava al direttore di gara offese e rivendicazioni relative anche ad un‘altra precedente partita; 2) il dir.acc.uff.SPADA rivolgeva all’arbitro frasi offensive, prospettando anche un intervento presso organi dell’A.I.A.;
- ritenuto che i comportamenti, riprovevoli, dell’all.BEZZI e del dir.acc.uff.SPADA possano essere puniti con sanzioni più contenute,
d e l i b e r a
- di ridurre al 14.4.2006 la squalifica dell’all.BEZZI FABRIZIO ed al 14.2.2006 l’inibizione del dir.acc.uff.SPADA DANIELE.
Nulla dispone per la tassa, non versata.
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