COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°26 del 18/01/2006 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI III^ CATEGORIA RECLAMO PROPOSTO DA BORGOROSSO F.C. avverso inibizione al 7.6.2006 add.forza pubbl.sost.CASTORI MAURIZIO delibera del G.S. del C. P. di Ravenna contenuta nei C.U.n. 21 dell’8.12.2005 e n. 22 del 14.12.2005 gara BORGOROSSO – AZZURRA del 3.12.2005

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N°26 del 18/01/2006 Delibera della Commissione Disciplinare CAMPIONATO DI III^ CATEGORIA RECLAMO PROPOSTO DA BORGOROSSO F.C. avverso inibizione al 7.6.2006 add.forza pubbl.sost.CASTORI MAURIZIO delibera del G.S. del C. P. di Ravenna contenuta nei C.U.n. 21 dell’8.12.2005 e n. 22 del 14.12.2005 gara BORGOROSSO – AZZURRA del 3.12.2005 Il ricorso del BORGOROSSO F.C. non può essere preso in esame perché proposto, il 13.1.2006, oltre il termine previsto dall’art.42 comma 5 del C.G.S.(“I ricorsi di 2° grado devono essere proposti alla C.D. entro il decimo giorno successivo alla data di pubblicazione del comunicato ufficiale con il quale è stata resa nota la decisione che si intende impugnare”). La Commissione, conseguentemente, dichiara inammissibile il ricorso presentato dal BORGOROSSO F.C. e dispone per l’addebito della tassa, non versata.
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