COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N°84 del 19/1/2006 Delibera della Commisione Disciplinare GARA: ARREDAMENTI CARDINALI – APRA JESI, del 5.12 2005 – Campionato Provinciale Amatori Over Ancona – Com. Uff. n. 25 del 7.12.2005 del Comitato Provinciale di Ancona.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N°84 del 19/1/2006 Delibera della Commisione Disciplinare GARA: ARREDAMENTI CARDINALI – APRA JESI, del 5.12 2005 – Campionato Provinciale Amatori Over Ancona – Com. Uff. n. 25 del 7.12.2005 del Comitato Provinciale di Ancona. Il Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Ancona, in esito all’esame del referto arbitrale relativo all’incontro indicato in epigrafe, con delibera pubblicata sul citato Com. Uff. n. 25, disponeva la ripetizione della gara sospesa dall’arbitro al quinto minuto del secondo tempo, ritenendo tale decisione, “pur provocata da un deprecabile quanto isolato grave atto di violenza”, “assunta nel mero timore di carattere soggettivo” e quindi motivo non “sufficiente ed idoneo a legittimare l’adottata decisione”. Con atto del 21 dicembre u.s., notificato alle parti interessate, il Presidente del Comitato Regionale Marche, ritenuto il provvedimento adottato dal Giudice Sportivo, “incongruo, illegittimo o comunque irregolare”, alla luce della condotta posta in essere dal calciatore della società Apra Jesi, Lasca Giorgio, reo di avere colpito il Direttore di gara, costringendolo ad interrompere definitivamente l’incontro, richiamava gli atti del procedimento e, accertatane la nullità, li rimetteva a questa Commissione per il nuovo giudizio. Sentito a chiarimenti, il Direttore di gara ha riferito di essere stato colpito dal calciatore della squadra ospite, Lasca Giorgio, in pieno viso con una pallonata scagliatagli da una distanza di circa due metri. Il colpo, certamente intenzionale, gli provocava escoriazioni nella parte interessata, forte dolore alla testa e problemi alla vista. A causa delle descritte conseguenze del colpo subito, sospendeva, sul risultato di 0 a 0, definitivamente l’incontro al quinto minuto del secondo tempo,. LA COMMISSIONE - - esaminati gli atti ufficiali di gara; - - rilevato che ai sensi dell’art. 64 delle N.O.I.F. e della regola 5 delle Regole del calcio, rientrava pienamente nei poteri del Direttore di gara la decisione di non far proseguire l’incontro, essendosi verificate interferenze da eventi esterni e quindi le condizioni richieste dalle norme regolamentari per la sua sospensione; - - rilevato altresì che spetta agli Organi di giustizia sportiva stabilire se ed in quale misura dette interferenze abbiano avuto influenza sulla regolarità di svolgimento della gara, ai sensi dell’art. 12, 4° comma, del Codice di giustizia sportiva; - - ritenuto che la decisione dell’Arbitro di sospendere definitivamente l’incontro appare pienamente giustificata, stante la sua impossibilità fisica di portarlo a termine, a seguito delle conseguenze del colpo subito al viso da parte di un tesserato della società Apra Jesi, il quale impediva pertanto il regolare svolgimento della gara; - - rilevato infine che, a norma dell’art. 2, 4° comma, la società Apra Jesi risponde, a titolo di responsabilità oggettiva, della condotta del proprio tesserato. P.Q.M. commina alla società Apra Jesi la sanzione sportiva della perdita della gara suindicata per 3 a 0.
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