COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N°84 del 19/1/2006 Delibera della Commisione Disciplinare RECLAMO A.S.D. DINAMO KAPPA avverso decisionI merito gara Archetti – Dinamo Kappa, del 3.12.2005 – Campionato Provinciale di Terza Categoria, girone “I” – Com. Uff. n. 27 del 7.12.2005 del Comitato Provinciale di Ascoli Piceno.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N°84 del 19/1/2006 Delibera della Commisione Disciplinare RECLAMO A.S.D. DINAMO KAPPA avverso decisionI merito gara Archetti – Dinamo Kappa, del 3.12.2005 - Campionato Provinciale di Terza Categoria, girone “I” – Com. Uff. n. 27 del 7.12.2005 del Comitato Provinciale di Ascoli Piceno. Il Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Ascoli Piceno, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, in esito all’esame degli atti ufficiali relativi all’incontro emarginato, rilevando che lo stesso non si era disputato per rinuncia da parte dell’A.S.D. Dinamo Kappa, motivata a causa di un incidente stradale occorso ad un proprio giocatore, comminava alla ridetta Società la sanzione sportiva della perdita della medesima gara con il punteggio di 3 a 0, la penalizzazione di un punto nella classifica generale e la sanzione dell’ammenda di € 55,00 quale prima rinuncia. Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo l’A.S.D. Dinamo Kappa, deducendo: - - che alle ore quattordici del giorno della gara, un proprio giocatore fu coinvolto in un incidente stradale e prelevato dall’ambulanza; - - che tutti i compagni di squadra, incrociando il luogo del sinistro, ne furono turbati; - - che tre di questi, avendo assistito all’incidente, furono fermati dai Carabinieri per deporre la loro versione dei fatti, non potendo quindi essere disponibili per la gara; - - che un dirigente e l’allenatore si adoperarono subito per prestare i primi soccorsi e seguirono direttamente l’accaduto. Per quanto sopra, la reclamante chiedeva una decisione rapportata alle effettive motivazioni che portarono alla mancata disputa dell’incontro in esame. Alla richiesta audizione la reclamante ribadiva le argomentazioni contenute nel gravame, reiterando le richieste ivi formulate, riferendo altresì che i propri tesserati si recarono al campo di gara alle ore quindici e dieci, per comunicare all’Arbitro di non essere nelle condizioni di disputare l’incontro per quanto accaduto al loro compagno. LA COMMISSIONE • • letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; • • rilevato che a norma dell’art. 53 delle N.O.I.F., punto 2, la società che rinuncia alla disputa di una gara di campionato, subisce la perdita della stessa con il punteggio di 0 a 3, nonché la penalizzazione di un punto in classifica; • • rilevato che il punto 3 delle “Disposizioni generali” pubblicate sul Com. Uff. n. 1 dal Comitato Regionale Marche, in data 7 luglio 2005 prevede, oltre all’applicazione delle sanzioni previste dalle N.O.I.F., l’ammenda di € 55,00 quale prima rinuncia; • • rilevato che dagli atti ufficiali risulta che la squadra dell’A.S.D. Dinamo Kappa ha rinunciato alla disputa della gara in esame adducendo, con una dichiarazione rilasciata all’Arbitro, la causa di forza maggiore, derivante da un incidente nel quale sarebbe stato coinvolto un proprio giocatore in prossimità del campo sportivo, la cui gravità avrebbe provocato un difficile stato psicologico dei compagni di squadra, alcuni dei quali impegnati con le Forze dell’Ordine nella ricostruzione della dinamica del sinistro; • • rilevato che l’art. 55, 2° comma, delle N.O.I.F. detta che la declaratoria della sussistenza della causa di forza maggiore, giustificante la mancata partecipazione alla gara, compete al Giudice Sportivo in prima istanza ed alla Commissione Disciplinare in seconda ed ultima istanza, secondo le modalità procedurali previste dal Codice di giustizia sportiva; • • rilevato che nel caso che ci occupa la Società non ha attivato il procedimento di cui sopra né ha fornito elementi probatori a sostegno delle proprie argomentazioni; • • ritenuta pertanto la correttezza della decisione impugnata, la quale si sottrae ad ogni censura e fornisce una chiave di interpretazione regolamentare che viene condivisa da questo collegio. P.Q.M. respinge il reclamo come sopra proposto dall’A.S.D. Dinamo Kappa ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
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