COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N°84 del 19/1/2006 Delibera della Commisione Disciplinare RECLAMO A.S.D. POLISPORTIVA CANDIA BARACCOLA ASPIO avverso esito gara Telusiano Calcio – Pol. Candia Baraccola, del 17.12.2005 – Campionato Regionale di Seconda Categoria, girone “H”.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N°84 del 19/1/2006 Delibera della Commisione Disciplinare RECLAMO A.S.D. POLISPORTIVA CANDIA BARACCOLA ASPIO avverso esito gara Telusiano Calcio – Pol. Candia Baraccola, del 17.12.2005 - Campionato Regionale di Seconda Categoria, girone “H”. Il reclamo è inammissibile per il mancato rispetto dei termini per la proposizione dello stesso previsti dall’art. 42, 3° comma, del Codice di giustizia sportiva. Lo stesso gravame risulta infatti inviato il 31 dicembre 2005, quindi oltre i sette giorni successivi al 17 dicembre 2005, data di effettuazione della gara. La Commissione Disciplinare, P.Q.M. dichiara inammissibile il reclamo come sopra proposto dall’A.S.D. Polisportiva Candia Baraccola Aspio per tardività ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
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