COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N°84 del 19/1/2006 Delibera della Commisione Disciplinare RECLAMO A.S.D. AUTOGRIFFE avverso decisioni merito gara Autogriffe – Europa Calcio, del 17.12.2005 – Campionato Provinciale di Terza Categoria, girone “E“ – Com. Uff. n. 27 del 21.12.2005 del Comitato Provinciale di Ancona.
COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.figcmarche.it e sul
Comunicato Ufficiale N°84 del 19/1/2006
Delibera della Commisione Disciplinare
RECLAMO A.S.D. AUTOGRIFFE avverso decisioni merito gara Autogriffe – Europa Calcio, del 17.12.2005 – Campionato Provinciale di Terza Categoria, girone “E“ – Com. Uff. n. 27 del 21.12.2005 del Comitato Provinciale di Ancona.
L’Arbitro della gara in epigrafe riferiva, nel proprio rapporto, di aver interrotto definitivamente l’incontro al diciottesimo minuto del secondo tempo, ritenuta l’impossibilità di portarlo a termine.
Il Giudice Sportivo del Comitato Provinciale di Ancona, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, rilevando che l’incontro era stato sospeso dall’arbitro a causa del comportamento tenuto dai componenti della squadra ospitante, infliggeva all’A.S.D. Autogriffe la sanzione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 a 3.
Lo stesso Giudicante comminava ai due omonimi calciatori Immobile Luigi la sanzione della squalifica rispettivamente per una e due gare; al calciatore Pierdica Stefano la squalifica per quattro gare; all’allenatore Fossatelli Ugo la squalifica fino al 30 giugno 2006.
Avverso tali provvedimenti ha proposto rituale reclamo l’A.S.D. Autogriffe, contestando l’operato dell’Arbitro e la veridicità dei fatti esposti nel referto di gara, nonché fornendo una propria versione degli stessi.
A dire della reclamante il Pierdica sarebbe stato ingiustamente espulso dal campo di gioco, essendosi limitato ad una semplice osservazione nei confronti del Direttore di gara, senza offenderlo né minacciarlo.
Il Fossatelli si sarebbe limitato ad entrare sul terreno di gioco, in una fase concitata della gara, per chiedere spiegazioni all’Arbitro in merito all’ingiusta espulsione di un suo calciatore, senza tuttavia aggredirlo. Non risponderebbe al vero che lo stesso tecnico si sia poi rifiutato di uscire dal campo di gioco.
Alla richiesta audizione, la reclamante ribadiva le argomentazioni già esposte nel gravame, reiterando le richieste ivi formulate, asserendo che, nell’occasione, il Direttore di gara non assunse alcun provvedimento disciplinare nei confronti del proprio allenatore Fossatelli allorché questi, per protestare, entrò sul terreno di gioco.
Sentito a chiarimenti, il Direttore di gara ha confermato i comportamenti ascritti ai tesserati dell’odierna reclamante, riferendo di essere stato aggredito fisicamente dal Fossatelli e ripetutamente minacciato dallo stesso unitamente ad altri suoi calciatori, di avere quindi sospeso definitivamente l’incontro al diciottesimo minuto del secondo tempo giudicando i fatti verificatisi pregiudizievoli della propria incolumità.
LA COMMISSIONE
• • letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara;
• • rilevata preliminarmente l’inammissibilità del gravame avverso le sanzioni delle squalifiche per una e due gare comminate ai due calciatori Immobile Luigi, non impugnabili a norma dell’art. 41, 3° comma, lett. a), del Codice di Giustizia Sportiva;
• • rilevato che ai sensi dell’art. 64 delle N.O.I.F. e della regola 5 delle Regole del calcio, rientra pienamente nei poteri del direttore di gara la decisione di non far proseguire l’incontro, essendosi verificate interferenze da eventi esterni e quindi le condizioni richieste dalle norme regolamentari per la sua sospensione;
• • rilevato altresì che spetta agli Organi di giustizia sportiva stabilire se ed in quale misura dette interferenze abbiano avuto influenza sulla regolarità di svolgimento della gara, ai sensi dell’art. 12, 4° comma, del citato C.G. S.;
• • rilevato che dal referto arbitrale, che costituisce prova privilegiata in ordine al comportamento tenuto dai tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, emerge che intorno al diciottesimo minuto del secondo tempo, l’Arbitro subiva un’aggressione fisica e verbale da parte di alcuni tesserati dell’odierna reclamante, di tale gravità da impedirgli la prosecuzione della gara senza rischi per la propria incolumità ed in piena autonomia di giudizio;
• • ritenuto che la decisione dell’Arbitro di sospendere definitivamente l’incontro appare pienamente giustificata dalla ritenuta sussistente situazione di pericolo per l’incolumità propria, creatasi a seguito del comportamento intimidatorio, minaccioso e violento dei tesserati della reclamante, i quali impedivano il regolare svolgimento della gara;
• • rilevato infine che, a norma dell’art. 2, 4° comma, del C.G.S., l’A.S.D. Autogriffe risponde, a titolo di responsabilità oggettiva, della condotta dei propri tesserati, la cui gravità motiva ampiamente la severità delle sanzioni inflitte che pertanto devono essere confermate.
P.Q.M.
sul reclamo come sopra proposto dall’A.S.D. Autogriffe, così decide:
a) c) lo dichiara inammissibile relativamente alle sanzioni delle squalifiche per una e due gare inflitte ai calciatori Immobile Luigi ed Immobile Luigi;
b) d) lo rigetta nel resto.
Ordina incamerarsi la relativa tassa.
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