COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 32 del 18/01/2006 Delibera della Commissione Disciplinare CITTA’ ISOLA DELLE FEMMINE (PA) – (per posizione irregolare calciatore Barbiera Salvatore – GARA SOCIO CULTURALE NAPOLA/ISOLA DELLE FEMMINE del 27.11.2005 – CAMPIONATO DI SEFCONDA CATEGORIA GIR.”A”) – Proc. n. 84/A
COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.figclndsicilia.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 32 del 18/01/2006
Delibera della Commissione Disciplinare
CITTA’ ISOLA DELLE FEMMINE (PA) – (per posizione irregolare calciatore Barbiera Salvatore – GARA SOCIO CULTURALE NAPOLA/ISOLA DELLE FEMMINE del 27.11.2005 – CAMPIONATO DI SEFCONDA CATEGORIA GIR.”A”) – Proc. n. 84/A
La Società reclamante segnala la posizione irregolare del calciatore Barbiera Salvatore nato il 14.07.1990 schierato dalla Società Socio Culturale Napola nella gara prima indicata.
La Commissione Disciplinare:
Visti gli atti ed il reclamo ritualmente proposto, esperiti gli opportuni accertamenti osserva:
il calciatore Barbiera Salvatore non aveva titolo a prendere parte alla gara di che trattasi, non risultando autorizzato con riferimento all’età;
P.Q.M.
DELIBERA:
di infliggere alla Società Pol. Socio Culturale Napola la punizione sportiva della perdita della gara in questione con il punteggio di 0 – 3;
di infliggere al dirigente accompagnatore della medesima Società Sig. Genna Giuseppe la sanzione della inibizione fino al 23.02.2006 ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 17 n. 8 C.G.S.;
senza addebito di tassa.
Share the post "COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 32 del 18/01/2006 Delibera della Commissione Disciplinare CITTA’ ISOLA DELLE FEMMINE (PA) – (per posizione irregolare calciatore Barbiera Salvatore – GARA SOCIO CULTURALE NAPOLA/ISOLA DELLE FEMMINE del 27.11.2005 – CAMPIONATO DI SEFCONDA CATEGORIA GIR.”A”) – Proc. n. 84/A"