COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 32 del 18/01/2006 Delibera della Commissione Disciplinare U.S. ROCCESE di Roccavaldina – (avverso provvedimento del Giudice Sportivo di ripetizione della GARA ROCCESE/LIPARI del 17.12.2005 – CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA GIR.” B” – C.U. n. 30 del 4.01.2006) – Proc. n. 122/A

COMITATO REGIONALE SICILIA– STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figclndsicilia.it e sul Comunicato Ufficiale N° 32 del 18/01/2006 Delibera della Commissione Disciplinare U.S. ROCCESE di Roccavaldina – (avverso provvedimento del Giudice Sportivo di ripetizione della GARA ROCCESE/LIPARI del 17.12.2005 – CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA GIR.” B” – C.U. n. 30 del 4.01.2006) – Proc. n. 122/A L’odierna appellante chiede la revisione del provvedimento assunto in primo grado che ha ordinato la ripetizione della gara stante la causa di forza maggiore sollevata dal Lipari per mancata partenza degli aliscafi. Allega altresì all’appello proposto certificazione della Guardia Costiera di Lipari attestante l’avvenuta partenza di navi e catamarano delle 7,15 – 8,00 – 10,05 – 13,20. La Commissione Disciplinare, letti i motivi di appello ed esaminati gli atti ufficiali osserva: la certificazione prodotta innanzi il Giudice di primo grado dal Lipari è limitativo alle sole corse effettuate dai mezzi “aliscafi”; Invece, risulta, come da certificazione prodotta dall’appellante U.S. Roccese che nel giorno del 17.12.2005 sono state effettuate con mezzi di linea motonave e catamarano ben quattro corse (ore 7.15, 8.00, 10.05, 13.20). Pertanto la C.S. Lipari aveva la possibilità e l’obbligo di usufruire quanto meno della tratta Lipari/Milazzo delle ore 10.05 per raggiungere il luogo della gara. Poichè ciò non è avvenuto non può questa Decidente non statuire la responsabilità a carico del Lipari per mancata presentazione alla gara di che trattasi; P.Q.M. DELIBERA: di annullare il provvedimento assunto in primo grado; di infliggere alla Società C.S. Lipari la punizione sportiva della perdita della gara in questione con il punteggio di 0 – 3; senza addebito di tassa.
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