COMITATO REGIONALE UMBRIA – Stagione Sportiva 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 25 del 5/10/2005 COMUNICATO UFFICIALE N. 55 Del 13/01/2006 Decisione della Commissione Disciplinare 2 ^ C A T E G O R I A NEL RECLAMO PROPOSTO DALL’A.S. PONTE FELCINO IN RIFERIMENTO ALLA GARA PONTE FELCINO – SPINA DISPUTATA IL 08.12.2005 A PONTE FELCINO (AVVERSO LA

COMITATO REGIONALE UMBRIA - Stagione Sportiva 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 25 del 5/10/2005 COMUNICATO UFFICIALE N. 55 Del 13/01/2006 Decisione della Commissione Disciplinare 2 ^ C A T E G O R I A NEL RECLAMO PROPOSTO DALL’A.S. PONTE FELCINO IN RIFERIMENTO ALLA GARA PONTE FELCINO - SPINA DISPUTATA IL 08.12.2005 A PONTE FELCINO (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 46 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA, DEL GIORNO 09.12.2005 PUBBLICATO IN PARI DATA). SQUALIFICA FINO AL 30.06.2009 INFLITTA AL TECNICO ROSSI FRANCESCO; SQUALIFICA FINO AL 30.06.2006 INFLITTA AL CALCIATORE CAMPUS MANUEL. HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 12.01.2006, la seguente decisione. Fatto SULLA scorta del rapporto arbitrale della gara suddetta, il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Umbria comminava le sanzioni sopra riportate. NEI TERMINI proponeva reclamo la citata società, adducendo i seguenti: motivi - Eccessività delle sanzioni inflitte e pertanto chiedeva la riduzione delle stesse. motivi della decisione SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA. - Dalle dichiarazioni rese dal direttore di gara a questa Commissione sono risultati integralmente confermati i fatti dal medesimo descritti nel referto di gara. - L’arbitro, infatti, ha ribadito che a fine gara l’allenatore del Ponte Felcino, Rossi Francesco, si avvicinava a lui protestando, minacciandolo e colpendolo altresì con un violento calcio alla schiena. - L’arbitro ha inoltre ribadito di aver riconosciuto il calciatore del Ponte Felcino, Campus Manuel, come componente del gruppo di persone che, sempre a fine gara, impedivano il suo accesso all’interno dello spogliatoio e che lo urtavano facendolo andare a sbattere con la testa contro la porta, determinando il suo svenimento e la rottura di un dente. In entrambi i casi il direttore di gara ha escluso qualsiasi dubbio circa la identificazione degli autori, ovverossia-appunto il Rossi ed il Campus, circostanza che impedisce di dare credito alle, peraltro, generiche argomentazioni difensive addotte dalla società reclamante. In considerazione di quanto precede, questa Commissione ritiene che le sanzioni inflitte dal G.S. siano meritevoli di integrale conferma, stante la gravità degli episodi e le conseguenze subite dal direttore di gara; a quest’ultimo, infatti, all’esito dei colpi subiti, sono stati diagnosticati 15 giorni di prognosi e le lesioni riportate ancora gli impediscono di riprendere l’attività sportiva, come si evince dalla scheda personale acquisita da questa Commissione nonostante le contrarie indicazioni della società reclamante ( secondo la quale l’arbitro avrebbe, invece, ripreso l’attività la settimana successiva) p.q.m. d e l i b e r a di respingere il reclamo proposto dall’A.S. Ponte Felcino confermando le decisioni assunte dal G.S. . ORDINA INCAMERARSI LA TASSA RECLAMO.
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