COMITATO REGIONALE UMBRIA – Stagione Sportiva 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 25 del 5/10/2005 COMUNICATO UFFICIALE N. 55 Del 13/01/2006 Decisione della Commissione Disciplinare NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA F.C. PITULUM IN RIFERIMENTO ALLA GARA PITULUM – FRATTICIOLA SELVATICA DISPUTATA IL 04.12.2005 AD UMBERTIDE

COMITATO REGIONALE UMBRIA - Stagione Sportiva 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 25 del 5/10/2005 COMUNICATO UFFICIALE N. 55 Del 13/01/2006 Decisione della Commissione Disciplinare NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA F.C. PITULUM IN RIFERIMENTO ALLA GARA PITULUM - FRATTICIOLA SELVATICA DISPUTATA IL 04.12.2005 AD UMBERTIDE (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 44 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA, DEL GIORNO 07.12.2005 PUBBLICATO IN PARI DATA). SQUALIFICA PER CINQUE GIORNATE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE PACINI DONATELLO; SQUALIFICA FINO AL 31.03.2006 INFLITTA AL TECNICO ROMETTI LUIGI; AMMENDA DI € 180,00. HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 12.1.2006, la seguente decisione. Fatto SULLA scorta del rapporto arbitrale della gara suddetta, il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Umbria comminava le sanzioni sopra riportate. NEI TERMINI proponeva reclamo la citata società, adducendo i seguenti: motivi - Eccessività delle sanzioni inflitte e pertanto chiedeva la riduzione delle stesse. motivi della decisione SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA. - I motivi del reclamo sottoposti in giudizio dalla F.C. Pitulum e quanto precisato dal Presidente, appositamente sentito, non trovano riscontro con la precisa, puntuale e circostanziata descrizione e conferma dei fatti operata dal Sig. Coletta Stefano dinnanzi questa Commissione Disciplinare. - In particolare, per quanto riguarda il calciatore Pacini Donatello, è circostanza acclarata che senza l’intervento dei suoi compagni di squadra il direttore di gara sarebbe stato dallo stesso colpito al momento in cui veniva comminata la sua espulsione. - Pur prendendo atto delle scuse e della condanna del comportamento da parte del Presidente, i fatti accaduti e di prova certa non possono dare luogo a riduzione della sanzione inflitta dal G.S., di cinque gare, che appare equa e ben motivata. - Per quanto riguarda l’allenatore Rometti Luigi, seppur in presenza di una conferma dell’arbitro di quanto riportato nel suo referto, si può tener conto, a parere di questa Commissione, dell’attenuante rappresentata dal ravvedimento dello stesso al termine della gara. Si ritiene congrua la riduzione parziale della sanzione fino al 28.02.2006. - Per le stesse ragioni si può ridurre la sanzione dell’ammenda ad € 120,00. p.q.m. d e l i b e r a in parziale accoglimento del reclamo proposto dalla F.C. Pitulum: Riduce la sanzione all’allenatore Rometti Luigi dal 31.03.2006 al 28.02.2006. Riduce l’ammenda comminata alla società ad € 120,00. Conferma la squalifica per cinque gare inflitta dal G.S. al calciatore Pacini Donatello. ORDINA LA RESTITUZIONE DELLA TASSA RECLAMO.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it