COMITATO REGIONALE UMBRIA – Stagione Sportiva 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 25 del 5/10/2005 COMUNICATO UFFICIALE N. 57 Del 20/01/2006 Decisione della Commissione Disciplinare R E G I O N A L E J U N I O R E S “A2” (GIRONE “A”) NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA G.S. LAMA CALCIO IN RIFERIMENTO ALLA GARA PILA CALCIO – LAMA CALCIO DISPUTATA IL 17.12.2005 A CASTIGLIONE DELLA VALLE

COMITATO REGIONALE UMBRIA - Stagione Sportiva 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 25 del 5/10/2005 COMUNICATO UFFICIALE N. 57 Del 20/01/2006 Decisione della Commissione Disciplinare R E G I O N A L E J U N I O R E S “A2” (GIRONE “A”) NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA G.S. LAMA CALCIO IN RIFERIMENTO ALLA GARA PILA CALCIO - LAMA CALCIO DISPUTATA IL 17.12.2005 A CASTIGLIONE DELLA VALLE (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 49 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA, DEL GIORNO 21.12.2005 PUBBLICATO IN PARI DATA). _ AMMENDA DI € 200,00; _ SQUALIFICA FINO AL 28.02.2006 INFLITTA AL CALCIATORE LUPPI FEDERICO. HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 19.1.2006, la seguente decisione. f a t t o SULLA scorta del rapporto arbitrale della gara suddetta, il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Umbria comminava le sanzioni sopra riportate. NEI TERMINI proponeva reclamo la citata società, adducendo i seguenti: m o t i v i - Eccessività delle sanzioni inflitte e pertanto chiedeva la riduzione delle stesse. motivi della decisione SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA QUANTO SEGUE. - L’audizione dell’arbitro unitamente agli altri atti del procedimento consente di ritenere provati gli addebiti contestati alla società Lama Calcio, sia per gli incidenti avvenuti a fine gara che per il comportamento dei propri dirigenti in lista e dei propri sostenitori, sia per la posizione del calciatore Luppi Federico. - Per quanto riguarda gli incidenti a fine gara la società reclamante da una interpretazione non suffragata dal benché minimo riscontro, mentre invece l’arbitro è stato tassativo nel riconoscere tra gli autori della rissa, sia i dirigenti della società del Lama sia i pochi sostenitori che si rifugiavano tutti nello spogliatoio del Lama. - Per quanto riguarda poi la posizione del calciatore Luppi Federico, il medesimo è stato riconosciuto dall’arbitro dal numero della maglia, senza il minimo dubbio. P.Q.M. d e l i b e r a di respingere il reclamo proposto dal G.S. Lama Calcio e di confermare integralmente le sanzioni inflitte dal G.S. . ORDINA INCAMERARSI LA TASSA RECLAMO.
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