COMITATO REGIONALE UMBRIA – Stagione Sportiva 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 25 del 5/10/2005 COMUNICATO UFFICIALE N. 57 Del 20/01/2006 Decisione della Commissione Disciplinare 3^ C A T E G O R I A (GIRONE “A”) NEL RECLAMO PROPOSTO DALL’A.S. PROMANO IN RIFERIMENTO ALLA GARA ARTIGLIO – PROMANO DISPUTATA IL 18.12.2005 A GRICIGNANO

COMITATO REGIONALE UMBRIA - Stagione Sportiva 2005/2006 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Ufficiale N° 25 del 5/10/2005 COMUNICATO UFFICIALE N. 57 Del 20/01/2006 Decisione della Commissione Disciplinare 3^ C A T E G O R I A (GIRONE “A”) NEL RECLAMO PROPOSTO DALL’A.S. PROMANO IN RIFERIMENTO ALLA GARA ARTIGLIO - PROMANO DISPUTATA IL 18.12.2005 A GRICIGNANO (AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N.24 DEL COMITATO PROVINCIALE PERUGIA, DEL GIORNO 21.12.2005 PUBBLICATO IN PARI DATA). _ OMOLOGAZIONE DELLA GARA; _ LA SQUALIFICA INFLITTA ALL’ALLENATORE CONSIGLI RICCARDO FINO AL 30.06.2006. HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 19.01.2006, la seguente decisione. f a t t o SULLA scorta del rapporto arbitrale della gara suddetta, il Giudice Sportivo del Comitato Provinciale di Perugia comminava le sanzioni sopra riportate. NEI TERMINI proponeva reclamo la citata società, adducendo i seguenti: m o t i v i - Eccessività delle sanzioni inflitte e pertanto chiedeva la riduzione delle stesse. motivi della decisione SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA. - L’audizione dell’arbitro della gara e l’esame degli altri documenti fanno ritenere a questa Commissione che la sospensione della gara sia stata affrettatamente decretata dal medesimo arbitro. - Ed infatti non sono rinvenibili nella fattispecie gli elementi contenuti nell’articolo 64 delle N.O.I.F. della F.I.G.C. . Le condizioni di sicurezza al termine del primo tempo erano garantite soprattutto per quanto riguarda il comportamento del pubblico limitato a poche unità. - L’arbitro non ha neppure messo in atto quelli accorgimenti utili a ristabilire la tranquillità necessaria alla prosecuzione della partita ( convocazione dei capitani, raccomandazioni ai dirigenti ecc…). - Il comportamento, pur censurabile dell’allenatore del Promano, già espulso, non può costituire valido argomento per l’adozione di un provvedimento così grave. - Per quanto riguarda la posizione del citato allenatore si ritiene che la sanzione inflitta possa essere mitigata perché i fatti a lui addebitati possono considerarsi avvenuti in un unico contesto. p.q.m. d e l i b e r a di accogliere il reclamo dell’A.S. Promano sulla sospensione della gara deliberando contestualmente la ripetizione della medesima. Si ritiene di ridurre la squalifica inflitta all’allenatore Consigli Riccardo fino al 31.05.2006. DISPONE LA RESTITUZIONE DELLA TASSA RECLAMO.
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